La riforma elettorale 2026 distingue la proposta del premier dalla nomina del Governo: questa terza parte ne esamina gli effetti politici e costituzionali.


La legge n. 180 del 2026 obbliga partiti e coalizioni a indicare il nome della persona proposta per l’incarico di Presidente del Consiglio. Restano però intatti i poteri del Presidente della Repubblica e il ruolo del Parlamento. Ecco cosa cambia e quali conseguenze potrebbe avere la nuova disposizione. TERZA PARTE

Per seguire l’intera analisi della riforma elettorale 2026, leggi la prima parte: cosa cambia dal 24 ottobre 2026 e la seconda parte: nuove regole per liste, firme e candidature.

Riforma elettorale 2026: la proposta del futuro premier

Con la nuova legge elettorale, i partiti e le coalizioni dovranno dichiarare preventivamente non soltanto il programma politico con cui intendono presentarsi agli elettori, ma anche il nome della persona che propongono per assumere l’incarico di Presidente del Consiglio dei ministri.

È una delle novità più significative, sul piano politico e istituzionale, introdotte dalla legge 9 ottobre 2026, n. 180, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2026, la cui entrata in vigore è prevista per il 24 ottobre.

La disposizione interviene su un meccanismo già presente nella legislazione elettorale italiana, modificandone però un elemento sostanziale: il passaggio dall’indicazione del capo della forza politica alla proposta esplicita di una persona destinata a ricoprire la Presidenza del Consiglio.

Non è soltanto una differenza terminologica.

Un conto è dichiarare chi guida un partito o una coalizione. Un altro è indicare formalmente chi quella formazione politica intende proporre alla guida del Governo.

La novità solleva una serie di interrogativi: il Presidente della Repubblica sarà vincolato dalla scelta espressa dai partiti? Che cosa accadrà se la persona indicata non riuscirà a ottenere la fiducia parlamentare? Sarà possibile formare un Governo guidato da una persona diversa? E, soprattutto, che cosa cambia concretamente per gli elettori?

Per rispondere occorre distinguere con precisione il valore politico della proposta e i suoi effetti giuridici, alla luce della Costituzione. Normattiva

1. Riforma elettorale 2026: che cosa prevede la legge

La disposizione centrale è contenuta nell’articolo 1, comma 6, lettera b), della legge n. 180/2026, che modifica l’articolo 14-bis, comma 3, del DPR 30 marzo 1957, n. 361, testo unico delle leggi per l’elezione della Camera dei deputati.

La normativa precedente richiedeva ai partiti e ai gruppi politici di indicare la persona designata come capo della forza politica.

La riforma sostituisce questa indicazione con quella della persona:

«da indicare come proposta per l’incarico di Presidente del Consiglio dei ministri».

La legge aggiunge un secondo requisito fondamentale: le liste collegate in una coalizione devono obbligatoriamente dichiarare lo stesso nome.

La dichiarazione deve essere sottoscritta dai presidenti o dai segretari dei partiti o gruppi politici che compongono la coalizione.

L’indicazione avviene nell’ambito degli adempimenti previsti per il deposito del contrassegno e del programma elettorale.

In sostanza, ogni formazione politica interessata dalla disposizione dovrà rendere esplicita la propria proposta di Governo prima del voto, senza rinviare interamente la scelta alle trattative successive alle elezioni.

La norma non richiede che la persona proposta coincida necessariamente con il segretario del partito. La figura politica indicata potrà dunque essere distinta da quella che dirige la formazione.

Riferimento normativo: articolo 1, comma 6, lettere b) e c), legge n. 180/2026. Normattiva

2. Riforma elettorale 2026: coalizioni e candidato premier

Una delle conseguenze più immediate riguarda le alleanze elettorali.

Finora, i partiti potevano presentarsi insieme mantenendo una certa ambiguità su chi avrebbe eventualmente guidato il Governo, pur dovendo rispettare gli obblighi già previsti dalla legge per l’indicazione del capo della forza politica.

La nuova formulazione rende la scelta più esplicita.

Tutte le liste formalmente collegate nella stessa coalizione devono dichiarare il medesimo nominativo come proposta per la Presidenza del Consiglio.

Ciò significa che una coalizione composta, ad esempio, da quattro partiti non potrà depositare quattro proposte differenti per il futuro Presidente del Consiglio.

Dovrà raggiungere un accordo prima della presentazione della documentazione elettorale.

Un esempio pratico

Immaginiamo che i partiti Alfa, Beta e Gamma decidano di presentarsi alle elezioni in coalizione.

Alfa propone il proprio segretario come futuro Presidente del Consiglio. Beta preferisce una personalità indipendente, mentre Gamma sostiene un altro esponente politico.

Con la nuova disciplina, le tre formazioni dovranno concordare un unico nominativo da indicare nella dichiarazione elettorale.

Potranno mantenere identità, programmi e simboli distinti, nei limiti consentiti dalla disciplina dei collegamenti, ma non potranno depositare proposte differenti per la Presidenza del Consiglio nell’ambito della stessa coalizione.

La scelta del possibile premier diventa così uno degli accordi preliminari necessari per presentare formalmente un’alleanza elettorale.

Questo potrebbe anticipare il confronto sulla leadership, rendendo più trasparenti i rapporti tra le forze politiche prima del voto.

Potrebbe però anche complicare la formazione delle coalizioni, soprattutto quando i partiti condividono alcuni obiettivi programmatici ma non concordano sulla persona chiamata a rappresentarli alla guida del Governo.

Sono conseguenze politiche possibili, non effetti automatici imposti dalla norma. Normattiva

3. Il nome del premier non è facoltativo: che cosa accade se manca?

La riforma elettorale 2026 non si limita a chiedere una dichiarazione politica.

Interviene anche sulla verifica della regolarità delle liste elettorali.

L’articolo 1, comma 13, lettera a), modifica infatti l’articolo 22 del DPR n. 361/1957, inserendo espressamente tra le irregolarità rilevanti la mancata dichiarazione del nome e del cognome della persona proposta per l’incarico di Presidente del Consiglio.

La disposizione si affianca a quella già prevista per la mancata presentazione del programma elettorale.

L’omessa indicazione del nominativo può quindi comportare la ricusazione delle liste nell’ambito delle verifiche effettuate dagli uffici elettorali competenti, secondo le procedure previste dalla legge.

L’indicazione del futuro premier assume pertanto una doppia rilevanza: politica, perché informa gli elettori della proposta di Governo; giuridico-amministrativa, perché costituisce un adempimento da rispettare per la regolare partecipazione alle elezioni.

È una differenza importante rispetto a una semplice dichiarazione rilasciata durante la campagna elettorale.

Il nominativo non viene soltanto annunciato pubblicamente, ma entra nella documentazione ufficiale presentata dai partiti.

Riferimento normativo: articolo 1, comma 13, lettera a), legge n. 180/2026. Normattiva

4. Il Presidente della Repubblica è obbligato a nominare il premier indicato?

È probabilmente il quesito più importante dell’intera disposizione.

La risposta è no.

La nuova legge elettorale non introduce l’elezione diretta del Presidente del Consiglio e non attribuisce ai partiti il potere di imporre al Capo dello Stato la nomina della persona indicata nel programma elettorale.

A stabilirlo è anzitutto l’articolo 92 della Costituzione:

«Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i Ministri».

La legge elettorale non può modificare questa disposizione costituzionale.

Il legislatore ha inoltre ritenuto necessario ribadire espressamente tale principio.

L’articolo 1, comma 6, lettera c), della legge n. 180/2026 stabilisce infatti:

«Sono fatti salvi le prerogative del Presidente della Repubblica previste dall’articolo 92 della Costituzione, nonché il rispetto di quanto disposto dall’articolo 67 della Costituzione».

La formulazione è particolarmente significativa.

Il legislatore richiede una proposta preventiva per la Presidenza del Consiglio, ma contemporaneamente chiarisce che tale indicazione non limita le attribuzioni costituzionali del Capo dello Stato.

Il Presidente della Repubblica conserva dunque il potere di nominare una persona diversa da quella proposta durante la campagna elettorale, qualora le condizioni politiche e parlamentari lo richiedano.

La designazione preventiva rappresenta un’indicazione politica, non un atto di nomina e neppure un incarico costituzionalmente vincolante.

Resta naturalmente il rilievo politico dell’indicazione espressa dagli elettori attraverso il voto alle liste e alle coalizioni. Ma tale rilievo non si trasforma automaticamente in un obbligo giuridico per il Presidente della Repubblica. senato.it

5. Il ruolo del Parlamento: perché il premier indicato deve comunque ottenere la fiducia

Un secondo elemento fondamentale riguarda l’articolo 94 della Costituzione.

La norma stabilisce che il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Di conseguenza, anche qualora il Presidente della Repubblica nomini la persona indicata dalla coalizione che ha ottenuto il maggior numero di voti, il nuovo Governo dovrà presentarsi in Parlamento e ottenere la fiducia sia della Camera dei deputati sia del Senato.

La riforma elettorale 2026 non modifica questa procedura.

Il sistema italiano rimane quindi parlamentare, fondato sul rapporto fiduciario tra Governo e Camere.

Un esempio concreto

Immaginiamo che una coalizione ottenga il 40% dei voti e risulti la più votata.

Durante la campagna elettorale ha indicato una determinata persona per la Presidenza del Consiglio.

Tuttavia, a seguito della distribuzione dei seggi, la coalizione non dispone della maggioranza parlamentare necessaria per sostenere autonomamente un Governo.

Che cosa accade?

L’indicazione del candidato premier non obbliga il Capo dello Stato a conferirgli l’incarico.

Il Presidente della Repubblica dovrà valutare la situazione parlamentare e le possibilità di formazione di un Governo in grado di ottenere la fiducia.

Potrà emergere la necessità di accordi con altre forze politiche oppure di individuare una diversa personalità sulla quale possa convergere una maggioranza.

La persona proposta prima delle elezioni non acquisisce, per effetto della sola indicazione, un diritto a ricevere l’incarico.

Il risultato elettorale e la designazione politica devono quindi essere distinti dalla formazione effettiva del Governo.

Quest’ultima continua a dipendere dalle procedure costituzionali e dall’esistenza di una maggioranza parlamentare. Senato

6. Riforma elettorale 2026: se il premier indicato rinuncia?

Un’altra questione sulla riforma elettorale 2026 riguarda l’eventuale indisponibilità della persona designata.

Si possono immaginare diverse situazioni: il candidato premier potrebbe rinunciare all’incarico, non ottenere il sostegno delle forze politiche necessarie oppure non essere più condiviso dai partiti che lo avevano originariamente proposto.

La legge elettorale non prevede, per queste circostanze, un meccanismo che imponga nuove elezioni.

Neppure stabilisce che l’incarico debba necessariamente essere conferito a un altro esponente della medesima coalizione.

La soluzione dipenderà dal quadro parlamentare e dall’esercizio delle attribuzioni costituzionali del Presidente della Repubblica.

Tre possibili situazioni

Prima ipotesi: il candidato indicato dispone di una maggioranza parlamentare.

Il Presidente della Repubblica può procedere alla nomina secondo l’articolo 92. Il Governo dovrà poi ottenere la fiducia delle Camere.

Seconda ipotesi: il candidato indicato non dispone di una maggioranza sufficiente.

Si può rendere necessaria una fase di consultazioni e negoziazioni politiche per verificare se esista una maggioranza capace di sostenere un Governo.

Riforma elettorale 2026: i partiti devono indicare il futuro premier. Ma chi decide davvero?
Riforma elettorale 2026: istituzioni e voto

Terza ipotesi: i partiti raggiungono un accordo su una persona diversa.

Il Presidente della Repubblica può valutare questa soluzione, senza essere vincolato dalla precedente indicazione elettorale.

Si tratta di esempi delle conseguenze del sistema costituzionale vigente, non di nuove procedure introdotte dalla legge n. 180/2026.

Il punto essenziale è che la mancata nomina del candidato premier indicato durante le elezioni non comporta automaticamente l’annullamento del risultato elettorale né lo scioglimento delle Camere.

7. Il parlamentare resta libero di votare la fiducia a un Governo diverso?

La legge contiene un richiamo che merita particolare attenzione: quello all’articolo 67 della Costituzione.

La disposizione costituzionale stabilisce:

«Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato».

Il principio significa che deputati e senatori non sono giuridicamente obbligati a seguire le indicazioni del partito o della coalizione che li ha candidati.

Neppure l’indicazione preventiva del Presidente del Consiglio modifica questa garanzia.

Un parlamentare potrà quindi, nell’esercizio delle proprie funzioni, esprimere la fiducia a un Governo guidato da una persona diversa da quella indicata durante la campagna elettorale.

Potrà anche votare contro un Governo presieduto dalla persona che la propria coalizione aveva proposto agli elettori.

Naturalmente queste scelte possono avere rilevanti conseguenze politiche, ma non sono vietate dalla nuova disposizione.

Il richiamo all’articolo 67 chiarisce dunque che la designazione elettorale del premier non costituisce un vincolo giuridico per i parlamentari eletti.

È un aspetto fondamentale per comprendere perché la nuova disciplina non modifica la natura parlamentare della forma di governo italiana. Senato

8. Quale rapporto esiste tra il candidato premier e il premio di governabilità?

La riforma elettorale 2026 introduce anche un premio di governabilità, destinato alle liste singole o alle coalizioni che soddisfano determinate condizioni elettorali.

Il meccanismo prevede, tra gli altri requisiti, che una lista o coalizione risulti prima e raggiunga almeno il 42% dei voti validi sia alla Camera sia al Senato, secondo le disposizioni applicabili.

Quando ricorrono tutte le condizioni, viene attribuito un premio di 70 seggi alla Camera e di 35 seggi al Senato.

Il nuovo articolo 14-bis, comma 3-bis, introduce inoltre l’obbligo, per i soggetti che intendono concorrere al premio, di dichiarare il collegamento tra le formazioni che si presentano alle elezioni della Camera e quelle che partecipano alle elezioni del Senato.

Si tratta di disposizioni finalizzate a coordinare le alleanze elettorali nei due rami del Parlamento.

L’indicazione della persona proposta per la Presidenza del Consiglio si inserisce in questo quadro, perché consente alle formazioni politiche di presentare agli elettori un riferimento comune per la futura guida del Governo.

Tuttavia, occorre evitare un equivoco.

L’attribuzione del premio di governabilità non comporta automaticamente la nomina del candidato premier indicato dalla coalizione beneficiaria.

Il premio riguarda la distribuzione dei seggi parlamentari.

La nomina del Presidente del Consiglio continua invece a essere disciplinata dall’articolo 92 della Costituzione.

Anche in presenza di una maggioranza parlamentare favorita dal premio, il Governo dovrà ottenere la fiducia delle due Camere.

La nuova legge tende quindi a rafforzare il collegamento politico tra voto, coalizione e proposta di Governo, ma non trasforma questo rapporto in un automatismo costituzionale. Normattiva

9. Riforma elettorale 2026: le conseguenze pratiche

L’obbligo di indicare preventivamente la persona proposta per la Presidenza del Consiglio può produrre conseguenze significative nella preparazione delle elezioni e nei rapporti tra i partiti.

Alcune derivano direttamente dalla norma; altre costituiscono possibili effetti politici, che potranno essere valutati soltanto con la sua applicazione.

AspettoChe cosa cambia
Programma elettoraleAlla presentazione del programma si accompagna l’indicazione espressa della persona proposta per la Presidenza del Consiglio.
Partiti singoliDevono dichiarare il nominativo richiesto dalla disciplina elettorale.
CoalizioniLe liste collegate devono indicare obbligatoriamente la stessa persona.
Accordi preelettoraliLa scelta della proposta di premier deve essere concordata prima della presentazione formale delle liste collegate.
Mancata indicazioneCostituisce un’irregolarità rilevante ai fini delle verifiche e della ricusazione delle liste.
Presidente della RepubblicaConserva integralmente le prerogative previste dall’articolo 92 della Costituzione.
ParlamentoDeve comunque accordare la fiducia al Governo; rimane fermo il divieto di mandato imperativo.
Persona diversa da quella propostaPuò essere nominata Presidente del Consiglio secondo le procedure costituzionali.
Nuove elezioniNon sono automaticamente necessarie se la persona proposta non diventa Presidente del Consiglio.

Fonte: legge n. 180/2026, artt. 67, 92 e 94 della Costituzione. La tabella distingue gli obblighi elettorali dalle conseguenze costituzionali.

10. Più trasparenza per gli elettori, ma anche maggiori responsabilità per i partiti

Dal punto di vista degli elettori, l’indicazione preventiva della persona proposta per la Presidenza del Consiglio può rappresentare uno strumento di maggiore chiarezza.

Il cittadino, prima di votare, potrà conoscere non soltanto il programma della lista o della coalizione, ma anche il nome della persona che quelle forze politiche intendono proporre per guidare il Governo.

La scelta elettorale potrà quindi essere effettuata sulla base di un quadro politico più definito.

D’altro canto, il sistema costituzionale italiano non attribuisce agli elettori il potere di eleggere direttamente il Presidente del Consiglio.

Il voto determina la composizione del Parlamento, non produce automaticamente la nomina del capo del Governo.

Questa distinzione può generare una distanza tra le aspettative politiche degli elettori e il successivo processo di formazione dell’esecutivo.

La responsabilità delle coalizioni

L’obbligo di indicare un nome comune potrebbe rendere più difficile presentare agli elettori alleanze che non abbiano raggiunto un accordo sulla futura leadership.

Allo stesso tempo, tale obbligo non impedisce che, dopo le elezioni, intervengano cambiamenti politici.

La norma può dunque accrescere la trasparenza delle intenzioni iniziali, senza garantire che la persona proposta sarà effettivamente nominata.

La responsabilità politica dei partiti consisterà anche nello spiegare agli elettori le ragioni di un’eventuale scelta successiva differente.

Si tratta di una responsabilità politica, non di un obbligo giuridico di rispettare in ogni circostanza la designazione originaria.

11. È un primo passo verso il premierato?

La nuova disposizione presenta alcuni elementi che possono essere associati a una maggiore personalizzazione della competizione elettorale.

Richiedere ai partiti di indicare anticipatamente la persona proposta per guidare il Governo rafforza infatti la visibilità del rapporto tra coalizione e leadership.

Tuttavia, sul piano giuridico, occorre distinguere nettamente questo meccanismo dall’elezione diretta del Presidente del Consiglio.

Nel modello di premierato elettivo, l’investitura popolare del Presidente del Consiglio costituirebbe un elemento disciplinato direttamente dalla Costituzione, secondo le modalità stabilite dall’eventuale riforma costituzionale.

La riforma elettorale 2026 non produce questo effetto.

Non modifica l’articolo 92, non elimina la fiducia parlamentare e non vincola il Presidente della Repubblica alla scelta effettuata prima delle elezioni.

Anzi, contiene un’esplicita clausola di salvaguardia delle prerogative presidenziali.

Si può quindi parlare, sul piano politico, di un rafforzamento della designazione preventiva del possibile capo del Governo.

Non si può invece affermare che la riforma abbia introdotto il premierato o l’elezione diretta del Presidente del Consiglio.

La distinzione è essenziale per evitare interpretazioni fuorvianti del nuovo sistema elettorale.

12. Riforma elettorale 2026: indicazione politica o vincolo sostanziale?

La scelta del legislatore nella riforma elettorale 2026 presenta un aspetto interessante.

Da un lato, la norma rende obbligatoria la dichiarazione della persona proposta per l’incarico di Presidente del Consiglio.

Dall’altro, ribadisce che questa proposta non pregiudica i poteri del Capo dello Stato né la libertà dei parlamentari.

La legge sembra quindi perseguire due obiettivi distinti: rendere più riconoscibili agli elettori le possibili alternative di Governo e mantenere integralmente il procedimento costituzionale di formazione dell’esecutivo.

Il problema potrebbe manifestarsi soprattutto nelle situazioni di incertezza parlamentare.

Qualora nessuna forza politica disponesse di una maggioranza sufficiente, oppure la coalizione più votata non riuscisse a sostenere il proprio candidato, il Presidente della Repubblica dovrebbe continuare a operare secondo le prerogative costituzionali.

In simili circostanze, la proposta depositata prima delle elezioni conserverebbe un valore politico, ma non impedirebbe la ricerca di soluzioni differenti.

La questione non riguarda necessariamente un contrasto tra legge elettorale e Costituzione, poiché la stessa legge salvaguarda espressamente quest’ultima.

Riguarda piuttosto il possibile rapporto tra le aspettative generate dalla campagna elettorale e il funzionamento concreto delle istituzioni parlamentari.

13. Riforma elettorale 2026: i partiti propongono, il Capo dello Stato nomina

La legge elettorale n. 180/2026 introduce una novità rilevante nella presentazione delle proposte politiche agli elettori: l’indicazione esplicita della persona che ogni partito o coalizione intende proporre per la Presidenza del Consiglio.

La disposizione rende obbligatoria una scelta comune per le liste collegate e attribuisce alla dichiarazione una precisa rilevanza nell’ambito degli adempimenti elettorali.

Può favorire una maggiore trasparenza prima del voto e anticipare la definizione degli accordi politici sulla leadership.

Non modifica, tuttavia, il procedimento costituzionale di formazione del Governo.

Il Presidente della Repubblica conserva il potere di nominare il Presidente del Consiglio. Il Governo deve continuare a ottenere la fiducia delle due Camere. I parlamentari mantengono la libertà garantita dall’articolo 67 della Costituzione.

Il principio che emerge dalla riforma può essere riassunto in una distinzione fondamentale:

I partiti e le coalizioni propongono il futuro Presidente del Consiglio agli elettori; il Presidente della Repubblica lo nomina secondo la Costituzione; il Parlamento decide se accordare la fiducia al Governo.

La nuova disciplina potrebbe incidere significativamente sulle modalità della competizione elettorale e sulle trattative tra i partiti prima del voto.

Sarà però la sua applicazione concreta a mostrare fino a che punto la designazione preventiva della leadership contribuirà alla formazione dei Governi e alla stabilità delle maggioranze parlamentari.

Riferimenti normativi ufficiali

Legge 9 ottobre 2026, n. 180, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2026, entrata in vigore prevista per il 24 ottobre 2026.

Disposizioni principali esaminate: articolo 1, comma 6, lettere b), c) e d), e comma 13, lettera a).

Leggi il testo ufficiale della legge n. 180/2026 su Normattiva.

Costituzione italiana:

  • Articolo 67 – Divieto di mandato imperativo.
  • Articolo 92 – Nomina del Presidente del Consiglio.
  • Articolo 94 – Fiducia parlamentare.