
La nuova legge elettorale entrerà in vigore dal 24 ottobre 2026 (15 giorni dalla pubblicazione in G.U). La legge introduce importanti cambiamenti: premio di governabilità, preferenze con capilista bloccati, voto per i fuori sede, nuove modalità di presentazione delle liste, indicazione (proposta) del Presidente del Consiglio
Oggi analizziamo le prime due modifiche: Premio di Governabilità e Preferenze. Nei prossimi giorni dedicheremo attenzione anche agli altri cambiamenti previsti dalla legge.
Nuova legge elettorale e premio di governabilità
In particolare, la riforma sostituisce l’impianto misto della precedente disciplina con un sistema basato sulla distribuzione proporzionale dei seggi tra liste e coalizioni, affiancato dalla possibilità di attribuire un premio di governabilità. Restano discipline particolari per le circoscrizioni e i territori espressamente regolati dalla legge, tra cui Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige; restano inoltre distinte le regole per la circoscrizione Estero.
La soglia del 42% e i limiti ai seggi
La nuova legge elettorale prevede che la lista singola o coalizione possa ottenere il premio soltanto se risulta prima per voti validi a livello nazionale in entrambe le Camere e raggiunge almeno il 42% dei voti validi in ciascuna. Il premio previsto è di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato, da assegnare secondo le procedure e le verifiche descritte dalla legge. Il totale dei seggi attribuiti alla lista o coalizione beneficiaria non può superare 220 alla Camera e 113 al Senato, senza contare i seggi della circoscrizione Estero. Dunque né il semplice primato elettorale né il solo raggiungimento della soglia in una Camera bastano, da soli, per affermare che il premio sarà attribuito.
I numeri della nuova legge elettorale
| Parametro | Camera | Senato |
|---|---|---|
| Soglia minima | 42% dei voti validi | 42% dei voti validi |
| Premio eventuale | 70 seggi | 35 seggi |
| Massimale (Estero escluso) | 220 seggi | 113 seggi |
Le preferenze nella nuova legge elettorale
Inoltre, l’elettore può esprimere fino a tre preferenze a favore dei candidati della lista votata nel proprio collegio plurinominale, con esclusione del capolista. La preferenza è espressa apponendo un segno nel quadrato accanto al nominativo del candidato sulla scheda. Quando si esprimono più preferenze, la legge impone l’alternanza di genere: la violazione comporta l’annullamento della seconda e della terza preferenza secondo la disposizione normativa. Questo aspetto rende particolarmente importante leggere le istruzioni riportate sulla scheda al momento della consultazione.
In sintesi — I punti chiave
In sintesi, la nuova legge elettorale introduce un sistema proporzionale con un eventuale premio subordinato a condizioni precise e consente all’elettore fino a tre preferenze, escluso il capolista. Le altre novità della legge, compreso il voto fuori sede e la presentazione delle liste, saranno approfondite in articoli successivi.
Fonte normativa
La nuova legge elettorale è contenuta nella legge 9 ottobre 2026, n. 180, “Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica”, Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 235 del 9 ottobre 2026, codice 26G00201. In particolare: articoli 1 e 2 (sistema elettorale e premio) e articolo 8 (voto fuori sede).
Consulta il testo nella Gazzetta Ufficiale.
Per altri approfondimenti su norme e tutele, consulta la sezione Diritti & Servizi di LexFocus.
