Riforma elettorale 2026: cambiano le condizioni di accesso alle elezioni politiche. Per molti partiti le firme richieste passano da 1.500 a 6.000, mentre le forze già rappresentate in Parlamento beneficiano di regole più favorevoli. Parte seconda.

La riforma elettorale 2026 non modifica soltanto il sistema con cui vengono attribuiti i seggi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Interviene anche su un aspetto meno discusso, ma fondamentale per il funzionamento della democrazia: le condizioni che partiti, movimenti politici e nuove formazioni devono rispettare per partecipare alle elezioni.

Con la legge 9 ottobre 2026, n. 180, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2026, vengono introdotte importanti novità riguardanti la raccolta delle sottoscrizioni, la presentazione delle candidature, la composizione delle liste e la loro distribuzione sul territorio nazionale.

Il provvedimento entrerà in vigore il 24 ottobre 2026.

Le modifiche sollevano anche una questione politica e istituzionale: le nuove regole favoriranno una maggiore organizzazione delle forze politiche oppure renderanno più difficile l’accesso alla competizione elettorale per i partiti emergenti?

1. Raccolta delle firme e soglia minima di 6.000 sottoscrizioni

Una delle innovazioni più significative riguarda il numero di firme necessarie per presentare le liste dei candidati alla Camera dei deputati.

L’articolo 1, comma 8, lettera a), della nuova legge modifica l’articolo 18-bis del DPR 30 marzo 1957, n. 361.

La disposizione sostituisce il precedente intervallo di sottoscrizioni, compreso tra 1.500 e 2.000 elettori, con una nuova soglia compresa tra un minimo di 6.000 e un massimo di 7.000 sottoscrizioni.

Si tratta di un incremento considerevole: il numero minimo delle firme richieste viene quadruplicato.

Per le formazioni politiche soggette alla disciplina ordinaria, la raccolta delle sottoscrizioni diventa quindi un’attività più impegnativa sul piano organizzativo, che richiede una presenza sul territorio, una rete di sostenitori e una capacità di mobilitazione sensibilmente superiori rispetto al passato.

È importante precisare che il requisito riguarda la presentazione delle liste nei collegi plurinominali, secondo la disciplina dell’articolo 18-bis, e non un unico quantitativo nazionale di firme da raccogliere.

Il riferimento normativo è l’articolo 1, comma 8, lettera a), della legge n. 180/2026. Gazzetta Ufficiale

2. Partiti già presenti in Parlamento: restano le soglie ridotte

La nuova normativa introduce una distinzione esplicita tra le formazioni politiche prive di rappresentanza parlamentare e quelle che dispongono già di una presenza organizzata nelle Camere.

L’articolo 1, comma 8, lettera b), stabilisce che l’aumento delle firme non si applica ai partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare oppure in componente politica di un gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere.

Per queste formazioni rimane previsto un numero di sottoscrizioni compreso tra 1.500 e 2.000.

Il requisito della rappresentanza deve essere verificato alla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali.

La legge introduce inoltre una disposizione transitoria: in sede di prima applicazione, i requisiti per beneficiare della soglia ridotta devono sussistere alla data di entrata in vigore della nuova legge, ossia il 24 ottobre 2026.

Si tratta di un elemento particolarmente importante perché, per la prima applicazione della riforma, impedisce di considerare soltanto la situazione parlamentare esistente al momento della successiva convocazione delle elezioni.

La differenza è sostanziale: un nuovo partito, non rientrante nelle condizioni agevolate, dovrà raccogliere almeno 6.000 sottoscrizioni per lista nel collegio interessato, mentre una formazione già organizzata in un gruppo o in una componente parlamentare potrà beneficiare della soglia minima di 1.500 firme.

A questa disciplina si aggiunge l’esenzione dalla raccolta delle firme prevista dal comma 2 dell’articolo 18-bis, che la riforma mantiene modificandone i requisiti.

La legge, pertanto, non elimina completamente le esenzioni già previste, ma modifica il sistema complessivo delle condizioni di accesso. Gazzetta Ufficiale

3. Presentazione delle liste: obbligo di presenza in almeno metà delle circoscrizioni

Un’altra novità riguarda la distribuzione territoriale delle candidature.

La nuova formulazione dell’articolo 18-bis prevede che ciascuna lista debba presentare candidature in almeno la metà delle circoscrizioni elettorali individuate dalla tabella A allegata al testo unico per l’elezione della Camera.

Non sarà quindi sufficiente, per una formazione politica ordinaria, organizzarsi esclusivamente in un numero limitato di circoscrizioni.

Il legislatore richiede una presenza territoriale più estesa, introducendo un requisito che incide soprattutto sulle organizzazioni politiche di dimensioni ridotte e sui movimenti concentrati in determinate aree geografiche.

La disposizione prevede tuttavia un’eccezione per le liste o i candidati collegati a liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentati esclusivamente in una regione ad autonomia speciale nella quale lo statuto o le norme di attuazione garantiscano una particolare tutela di tali minoranze.

Riforma elettorale 2026: differenze tra Camera e Senato

La disciplina deve essere letta considerando le particolarità costituzionali dell’elezione del Senato.

La riforma elettorale 2026 modifica infatti anche l’articolo 9 del decreto legislativo n. 533/1993, precisando che, per il Senato, è ammessa la presentazione di liste anche in una sola regione.

Di conseguenza, non sarebbe corretto affermare che ogni formazione politica debba necessariamente presentare liste in metà delle regioni italiane per poter concorrere al Senato.

Le due disposizioni devono essere interpretate nel rispettivo ambito di applicazione: l’obbligo di presenza in almeno metà delle circoscrizioni è introdotto nell’articolo 18-bis del testo unico della Camera, mentre per il Senato la riforma contempla espressamente la possibilità di presentarsi anche in una sola regione. Gazzetta Ufficiale

4. Riforma elettorale 2026: sette candidati e alternanza di genere

La riforma elettorale 2026 interviene anche sulla composizione delle liste nei collegi plurinominali.

Le nuove disposizioni stabiliscono che ogni lista deve comprendere esattamente sette candidati, incluso il capolista.

La previsione riguarda sia la Camera dei deputati sia il Senato della Repubblica.

Un ulteriore obbligo riguarda l’equilibrio di genere.

I candidati devono essere collocati secondo un ordine alternato di genere, a partire dal capolista.

Il mancato rispetto di questa regola comporta l’inammissibilità della lista.

La nuova disciplina rende quindi determinanti due verifiche preliminari: il numero esatto dei candidati e il rispetto dell’alternanza nella loro collocazione.

Anche un errore nella formazione della lista può compromettere la partecipazione alla competizione elettorale.

La riforma mantiene inoltre la figura del capolista, introducendo per gli altri candidati la possibilità di ottenere voti di preferenza.

I riferimenti sono l’articolo 1, comma 8, lettera g), per la Camera, e l’articolo 2, comma 4, lettera c), per il Senato. Gazzetta Ufficiale

5. Le liste per il premio di governabilità: un nuovo adempimento

La riforma elettorale 2026 introduce un’ulteriore novità nella presentazione delle candidature: le liste circoscrizionali destinate all’eventuale attribuzione del premio di governabilità.

Non devono essere confuse con le ordinarie liste di candidati nei collegi plurinominali.

Il nuovo sistema prevede infatti due distinti livelli di candidature.

Il primo è costituito dalle liste dei candidati che concorrono all’assegnazione ordinaria dei seggi con metodo proporzionale.

Il secondo riguarda le liste circoscrizionali predisposte per l’eventuale attribuzione del premio di governabilità.

Per la Camera, tale premio consiste complessivamente in 70 seggi, mentre per il Senato è previsto un premio di 35 seggi.

L’attribuzione è subordinata alle condizioni stabilite dalla legge, tra cui il conseguimento di almeno il 42% dei voti validi in ciascuna delle due Camere da parte della lista singola o della coalizione risultata prima a livello nazionale in entrambe.

Come devono essere formate le liste circoscrizionali?

L’articolo 18-bis, comma 2-bis, nella nuova formulazione, prevede alcuni requisiti specifici.

Le liste singole e le coalizioni devono presentare le candidature circoscrizionali nei territori in cui si presentano e ai quali risultano assegnati seggi destinati al premio.

In caso di coalizione, la lista circoscrizionale è comune all’intera coalizione, pur dovendo essere presentata dalle singole liste coalizzate presenti nella circoscrizione.

Il numero dei candidati deve corrispondere esattamente ai seggi attribuibili nella circoscrizione a titolo di premio di governabilità.

La mancata osservanza di tale requisito determina l’inammissibilità della lista circoscrizionale.

Per ciascun candidato devono essere indicati nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale e circoscrizione di presentazione.

Riforma elettorale 2026: ecco le nuove regole per liste, firme e candidature

Anche l’accettazione della candidatura è disciplinata espressamente: i candidati devono sottoscrivere la lista circoscrizionale.

È dunque un ulteriore adempimento che i partiti intenzionati a concorrere all’attribuzione del premio dovranno considerare nell’organizzazione della campagna elettorale.

Riferimento normativo: articolo 1, comma 8, lettera e), legge n. 180/2026.

6. Riforma elettorale 2026: candidature multiple fino a cinque collegi

La riforma elettorale 2026 interviene anche sulle possibilità di presentare lo stesso candidato in più collegi.

Il nuovo articolo 19 del DPR n. 361/1957 consente che un candidato sia incluso in liste contraddistinte dallo stesso simbolo in un massimo di cinque collegi plurinominali.

Il limite si applica sia ai capilista sia ai candidati collocati nelle posizioni successive.

La norma stabilisce inoltre specifiche condizioni per chi figura nelle liste circoscrizionali destinate al premio di governabilità.

In particolare, il candidato inserito in una di queste liste deve essere candidato anche in almeno un collegio plurinominale della medesima circoscrizione, in una lista collegata.

La collocazione può avvenire come capolista oppure in una posizione successiva, purché siano rispettate le ulteriori condizioni previste dall’articolo 19.

Le regole sulle candidature multiple hanno particolare rilievo per l’organizzazione interna dei partiti, perché consentono la presenza di alcuni candidati in più territori, ma entro limiti stabiliti dalla legge.

7. Raccolta delle firme: cosa non cambia automaticamente

L’aumento delle sottoscrizioni non deve essere confuso con una modifica generalizzata di tutte le procedure amministrative necessarie alla raccolta.

La legge n. 180/2026 interviene sulle soglie e su diversi requisiti di presentazione delle liste, ma non introduce una generale raccolta delle firme online per le elezioni politiche.

Restano pertanto rilevanti le disposizioni in materia di autenticazione delle sottoscrizioni, certificazione dell’iscrizione nelle liste elettorali e documentazione da allegare alla dichiarazione di presentazione delle candidature.

Per gli organizzatori di nuove liste politiche diventa particolarmente importante verificare:

il numero delle sottoscrizioni necessarie per ciascun collegio;

l’iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali territorialmente competenti;

le modalità di autenticazione delle firme;

il rispetto dei termini di presentazione;

la completezza della documentazione relativa ai candidati e ai delegati.

I termini e le procedure devono essere ricavati dalla disciplina elettorale complessivamente vigente e dalle istruzioni applicabili alla specifica consultazione.

Una precisazione: non bisogna confondere la raccolta digitale delle firme per referendum e iniziative legislative popolari con la presentazione delle liste per le elezioni parlamentari. Si tratta di procedimenti regolati da norme differenti.

8. Riforma elettorale: Esenzioni per la circoscrizione Estero

Un’altra modifica significativa della riforma elettorale 2026 riguarda le candidature nella circoscrizione Estero.

L’articolo 7 della legge n. 180/2026 introduce nell’articolo 8 della legge n. 459/2001 una nuova disposizione che esonera dalla raccolta delle sottoscrizioni determinate formazioni politiche.

L’esenzione riguarda i partiti o gruppi politici che si trovino in una delle seguenti condizioni:

siano costituiti in gruppo parlamentare, anche in una sola Camera, nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi;

abbiano presentato candidature con il proprio contrassegno nelle ultime elezioni e ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere.

Si tratta di una previsione importante per l’organizzazione delle candidature degli italiani residenti all’estero.

Anche in questo caso, il legislatore riconosce condizioni agevolate alle formazioni che possiedono già una rappresentanza parlamentare oppure hanno conseguito risultati elettorali qualificati.

La distinzione tra le regole applicabili sul territorio nazionale e quelle relative alla circoscrizione Estero merita particolare attenzione, perché le modalità di partecipazione non sono completamente sovrapponibili. Gazzetta Ufficiale

9. Nuovi partiti e formazioni già rappresentate: quali conseguenze?

Le disposizioni esaminate evidenziano una differenza significativa tra le condizioni richieste alle nuove formazioni politiche e quelle previste per i partiti già presenti nelle istituzioni parlamentari.

L’innalzamento a 6.000 firme del requisito minimo ordinario comporta un maggiore impegno organizzativo per le liste che non beneficiano delle agevolazioni o delle esenzioni.

A questo si aggiunge, per la Camera, il requisito di presentare candidature in almeno metà delle circoscrizioni.

Si tratta di obblighi che possono incidere sui costi organizzativi e sulla capacità di accesso alla competizione elettorale.

Per i partiti già strutturati, invece, la raccolta delle sottoscrizioni può risultare meno onerosa, grazie alle soglie ridotte e ai casi di esenzione.

La questione della parità di accesso

La Costituzione riconosce ai cittadini, attraverso l’articolo 49, il diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Questo principio non impedisce al legislatore di disciplinare la presentazione delle candidature o di richiedere un determinato numero di sottoscrizioni.

Il problema riguarda piuttosto la proporzionalità delle condizioni previste e la loro incidenza sulla possibilità di partecipare effettivamente alla competizione elettorale.

Da un lato, requisiti più rigorosi possono essere giustificati dall’esigenza di evitare candidature prive di un adeguato sostegno e di garantire un’organizzazione efficiente delle consultazioni.

Dall’altro, soglie particolarmente elevate possono rendere più difficile l’ingresso di nuovi soggetti politici, soprattutto quando sono accompagnate da requisiti territoriali estesi.

La riforma pone quindi una questione di equilibrio tra esigenze organizzative, rappresentatività e pluralismo politico.

Non è possibile dedurre automaticamente da questa differenziazione una violazione della Costituzione. La compatibilità delle nuove disposizioni con i principi costituzionali richiederebbe una specifica valutazione giuridica.

Infografica Riforma elettorale 2026: ecco le nuove regole per liste, firme e candidature

10. Riforma elettorale 2026: conseguenze per le nuove liste

La riforma elettorale 2026 modifica in misura significativa le condizioni attraverso le quali partiti e gruppi politici possono presentare candidature alle elezioni parlamentari.

L’aumento delle firme, il requisito di presenza territoriale per la Camera, le nuove regole sulla composizione delle liste e l’introduzione delle candidature circoscrizionali per il premio di governabilità rappresentano alcuni degli interventi più rilevanti.

Per le formazioni già presenti in Parlamento, la riforma mantiene o introduce condizioni agevolate. Per i nuovi soggetti politici, invece, l’accesso alla competizione può richiedere un’organizzazione territoriale più estesa e maggiori risorse.

L’effetto concreto delle disposizioni potrà essere valutato soprattutto in occasione delle prime elezioni politiche disciplinate dalla nuova normativa.

Nel frattempo, il dibattito non dovrebbe limitarsi alle modalità di attribuzione dei seggi e alla formazione delle maggioranze parlamentari.

Merita altrettanta attenzione una domanda: quanto sarà effettivamente accessibile la competizione elettorale per i cittadini che intendono organizzarsi in nuove formazioni politiche?

È su questo terreno che si misurerà uno degli aspetti più delicati della riforma.

Fonte normativa ufficiale

Legge 9 ottobre 2026, n. 180, «Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica».

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 235 del 9 ottobre 2026.

Entrata in vigore: 24 ottobre 2026.

Consulta il testo integrale della legge nella Gazzetta Ufficiale.

Leggi anche la prima parte: Nuova legge elettorale, cosa cambia dal 24 ottobre 2026.