Sovraindebitamento ed esdebitazione offrono percorsi per affrontare una crisi debitoria, nel rispetto delle condizioni di legge. Per chi non riesce più a sostenere i debiti, la possibilità di ripartire dipende dal percorso previsto dalla legge e dalla ricostruzione della propria situazione. La circolare n. 9/E del 21 ottobre 2026 dell’Agenzia delle Entrate dedica 144 pagine al sovraindebitamento e all’esdebitazione, con indicazioni operative per gli uffici e particolare attenzione ai crediti del Fisco.
Inoltre, il documento costituisce la Parte II dell’approfondimento sul Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, il decreto legislativo n. 14 del 2019, e recepisce i contributi della consultazione pubblica conclusa il 24 luglio 2026. La sua funzione è interpretativa e operativa: le condizioni di accesso e gli effetti delle procedure restano quelli stabiliti dalla legge.
Sovraindebitamento ed esdebitazione: a chi si rivolgono le procedure
Il perimetro comprende consumatori, professionisti, imprenditori minori e agricoli, start-up innovative e gli altri debitori individuati dal Codice che non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale o alle altre procedure liquidatorie richiamate dalla disciplina. Occorre trovarsi in una condizione di crisi o insolvenza: la sola appartenenza a una di queste categorie non basta per ottenere la liberazione dai debiti.
In particolare, la circolare esamina la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore e la liquidazione controllata. Un ruolo centrale spetta all’Organismo di composizione della crisi, l’OCC, che interviene nella ricostruzione delle posizioni del debitore e nelle attività previste per ciascun percorso.
Consumatori e piccoli operatori: percorsi diversi
La ristrutturazione dei debiti del consumatore riguarda obbligazioni assunte nella qualità di consumatore. Il piano può prevedere un soddisfacimento anche parziale e differenziato dei creditori, nel rispetto dei limiti del Codice. Non è previsto il voto dei creditori ai fini dell’omologazione, che compete al tribunale.
Il concordato minore è destinato ai debitori ammessi dalla legge diversi dal consumatore, fatta salva la specifica disciplina delle procedure familiari. Può accompagnare la prosecuzione dell’attività imprenditoriale o professionale; fuori da questa ipotesi occorre un apporto di risorse esterne che incrementi in misura apprezzabile l’attivo disponibile. La liquidazione controllata segue invece il percorso di liquidazione del patrimonio secondo le regole del Codice. Nel quadro di sovraindebitamento ed esdebitazione, sono strumenti con presupposti ed effetti distinti, da valutare sulla situazione concreta.
Sovraindebitamento ed esdebitazione: cosa accade ai debiti fiscali
L’esdebitazione consente, alle condizioni di legge, la liberazione dai debiti residui attraverso la loro inesigibilità nei confronti del debitore. La circolare chiarisce che il debito non si estingue: i creditori conservano i diritti verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso.
In linea generale, anche i debiti tributari rientrano nel beneficio. Restano però ferme le esclusioni previste dal Codice, tra cui gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti da risarcimento per illecito extracontrattuale e le sanzioni pecuniarie non accessorie indicate dalla legge. Per i creditori anteriori che non hanno partecipato al concorso opera inoltre il limite della percentuale attribuita ai creditori di pari grado.
Nella liquidazione controllata, l’esdebitazione opera a seguito della chiusura oppure anteriormente, una volta trascorsi tre anni dall’apertura. Richiede un decreto motivato del tribunale e la verifica dei presupposti: il semplice decorso del tempo non rende superfluo l’accertamento giudiziale.
Sanzioni tributarie perché serve una verifica specifica
Il trattamento delle sanzioni tributarie richiede un controllo voce per voce. L’Agenzia distingue quelle accessorie, che seguono la sorte del credito esdebitato, da quelle autonome, escluse dal beneficio. L’accessorietà presuppone un effettivo legame strutturale e funzionale con il debito principale: non si ricava automaticamente dalla natura pubblica del credito o dall’autorità che ha irrogato la sanzione.
Sovraindebitamento ed esdebitazione del debitore incapiente

Una disciplina specifica riguarda la persona fisica meritevole che non può offrire ai creditori alcuna utilità, neppure in prospettiva futura. L’esdebitazione dell’incapiente può essere concessa una sola volta dal giudice, su domanda presentata tramite l’OCC. Restano gli obblighi e i controlli sulle eventuali utilità sopravvenute nel triennio previsto dal Codice.
Sul debito fiscale, la circolare indica un criterio decisivo: la colpa grave non può essere desunta automaticamente dalla prevalenza dei tributi non pagati o dal protrarsi dell’inadempimento. Vanno valutate insieme le cause dell’indebitamento, le risorse disponibili, il loro impiego e l’eventuale aggravamento consapevole della situazione. Una difficoltà oggettiva e documentata deve quindi essere esaminata nel suo contesto, senza trasformarsi in una garanzia di accesso al beneficio.
Da dove partire per valutare la propria situazione
Per orientarsi tra sovraindebitamento ed esdebitazione, il primo passaggio è ricostruire creditori, importi, garanzie, redditi e patrimonio, distinguendo la natura dei debiti e le cause che ne hanno impedito il pagamento. Per le posizioni fiscali conta separare imposte e sanzioni e rendere documentabili le circostanze della crisi. È su questi elementi che si misura la praticabilità del percorso e, quando ne ricorrono i presupposti, la possibilità di una seconda opportunità.
Fonte: Agenzia delle Entrate, circolare n. 9/E del 21 ottobre 2026.
Per altri approfondimenti su norme e procedure, consulta le guide pratiche di LexFocus e la sezione Diritti & Servizi.
