Il decreto interministeriale del 22 giugno 2026 rende operativo il profilo digitale dei lavoratori stranieri formati all’estero, con curriculum precompilato. Ecco chi può accedere, come funziona la procedura e quali passaggi restano necessari per lavorare in Italia.
Il SIISL apre un nuovo canale digitale per mettere in contatto i lavoratori stranieri formati all’estero e le imprese italiane. Il decreto interministeriale del 22 giugno 2026, pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il 6 agosto e richiamato nella Gazzetta Ufficiale del 19 agosto, rende operative le modalità di iscrizione alla piattaforma per chi ha concluso specifici programmi di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine.
La novità è rilevante perché trasforma la formazione svolta prima della partenza in un curriculum digitale precompilato, consultabile dai datori di lavoro che operano in settori coerenti. Non significa, però, che ogni cittadino straniero possa iscriversi liberamente né che la presenza sul SIISL garantisca automaticamente un posto, un visto o l’ingresso in Italia.
IL PUNTO DA CHIARIRE
L’iscrizione riguarda soltanto i cittadini stranieri che hanno completato con esito positivo programmi approvati ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo n. 286/1998. Il passaggio dei dati dalla PIF al SIISL è automatico; l’attivazione del profilo richiede invece la verifica del contatto da parte dell’interessato.
Che cosa cambia con il decreto SIISL del 22 giugno 2026
Il provvedimento attua l’articolo 14, comma 6, del decreto-legge n. 159/2025, convertito dalla legge n. 198/2025. La finalità dichiarata è ampliare la platea presente sul Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa e favorire l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro.
Il SIISL è istituito presso il Ministero del Lavoro ed è realizzato dall’INPS. Per questa nuova categoria di utenti dialoga con la Piattaforma Ingressi Formati all’estero (PIF), nella quale sono registrati i programmi approvati, i partecipanti e le informazioni sulla formazione conclusa.
Il collegamento tra le due piattaforme evita che il lavoratore debba ricostruire da zero il proprio percorso. Nel profilo confluiscono, tra l’altro, i dati anagrafici, il corso frequentato, i moduli formativi, la durata, la percentuale di frequenza, il livello finale di conoscenza della lingua italiana e l’ente certificatore.
Lavoratori stranieri formati all’estero: chi può essere iscritto
La misura è destinata ai cittadini non comunitari residenti all’estero, agli apolidi e ai rifugiati che abbiano completato con esito positivo programmi di istruzione e formazione professionale e civico-linguistica predisposti e approvati secondo l’articolo 23 del Testo unico immigrazione.
I programmi devono rispondere ai criteri delle Linee guida ministeriali del 7 luglio 2023 ed essere presentati attraverso la PIF da soggetti proponenti ammessi. Sono questi ultimi — singolarmente o in partenariato — a seguire la registrazione iniziale dei partecipanti formati.
Di conseguenza, un lavoratore che abbia seguito autonomamente un corso privato all’estero non entra nel sistema per il solo fatto di possedere un attestato. Occorre che il percorso appartenga a un programma approvato e che la formazione sia stata conclusa con esito positivo.
Il programma per i lavoratori stranieri formati all’estero previsto dall’articolo 23
Il programma dell’articolo 23 non è un semplice corso di lingua né una formazione professionale isolata. È un progetto strutturato che si svolge in un Paese non appartenente all’Unione europea e combina preparazione a una professione, apprendimento dell’italiano, educazione civica, conoscenza dei diritti sul lavoro, sicurezza e orientamento all’inserimento in Italia.
L’obiettivo è preparare la persona prima della partenza sulla base di fabbisogni reali del mercato italiano. Il progetto deve quindi indicare i profili professionali e i settori di possibile impiego, spiegare come vengono selezionati i partecipanti e descrivere in che modo sarà favorito l’incontro con le imprese una volta conclusa la formazione.
I programmi possono essere realizzati in tutti i Paesi terzi, compresi quelli candidati all’ingresso nell’Unione europea. Possono essere rivolti a cittadini stranieri residenti in tali Paesi, apolidi e rifugiati riconosciuti presenti nei Paesi di primo asilo o di transito.
Chi può partecipare al programma
- Cittadini di Paesi non UE residenti all’estero, selezionati secondo i criteri indicati nel progetto approvato.
- Apolidi presenti in Paesi terzi e inseriti nei percorsi previsti.
- Rifugiati riconosciuti dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito.
PARTECIPAZIONE GRATUITA
Le Linee guida vietano ai soggetti proponenti di chiedere o ricevere, direttamente o indirettamente, compensi dai partecipanti. I costi del programma devono essere coperti con risorse pubbliche, private o forme di cofinanziamento dichiarate nel progetto.
Chi può proporre i programmi
I progetti non vengono presentati dai singoli lavoratori. Possono essere proposti, anche in partenariato, da categorie di soggetti individuate dalle Linee guida, fra cui:
- enti territoriali, come Regioni, Province autonome, Comuni, unioni e consorzi di enti locali;
- organizzazioni rappresentative, comprese le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori e le loro articolazioni;
- organizzazioni internazionali, organismi intergovernativi ed enti o associazioni iscritti nei registri dedicati alle attività in favore degli immigrati;
- soggetti della formazione e della ricerca, come università, istituti di ricerca, ITS Academy, CPIA ed enti accreditati per la formazione professionale;
- operatori dei servizi per il lavoro, pubblici o privati accreditati, enti del Terzo settore e organizzazioni della cooperazione e della società civile ammesse.
Altri soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, possono sostenere il progetto come partner o aderenti: per esempio contribuendo alla selezione, all’analisi dei fabbisogni o all’inserimento lavorativo. Il soggetto proponente resta responsabile della struttura complessiva e degli adempimenti previsti.
Come deve essere organizzato il programma
- Analisi dei fabbisogni: il progetto deve partire dai profili professionali richiesti dal mercato del lavoro italiano e dai relativi settori d’impiego.
- Selezione trasparente: devono essere indicate le modalità con cui vengono individuati i destinatari nel Paese in cui si svolge il corso.
- Progetto didattico completo: durata, data di avvio, lezioni in presenza, eventuale formazione a distanza, laboratori, attrezzature, docenti e sedi devono essere descritti in modo puntuale.
- Rete locale e inserimento in Italia: il programma deve precisare il coordinamento con istituzioni e soggetti locali e le attività previste per collegare i partecipanti alle imprese italiane.
- Finanziamento e controllo: vanno indicate tutte le fonti di copertura, senza oneri per i partecipanti, oltre alle modalità di monitoraggio e valutazione dei risultati.
Lingua, educazione civica e competenze professionali
La formazione linguistica deve consentire di raggiungere almeno il livello A1 del Quadro comune europeo. Le indicazioni ministeriali richiamano un minimo di cento ore per il modulo linguistico e almeno dieci ore di educazione civica. Quest’ultima riguarda i principi fondamentali della Costituzione, le istituzioni pubbliche e il contesto sociale e lavorativo italiano.
Per la parte professionale non esiste un monte ore unico: la durata deve essere adeguata al profilo in uscita e alle competenze dell’Atlante del lavoro e delle professioni dell’INAPP. Devono essere inclusi diritti e doveri nel rapporto di lavoro, salute e sicurezza, lessico tecnico del settore, orientamento e strumenti per la ricerca attiva di un impiego.
La formazione può utilizzare anche modalità a distanza, ma per la lingua italiana almeno il 75% del percorso deve svolgersi in presenza; eventuali deroghe sono valutate dalla Commissione in situazioni eccezionali. La formazione sulla sicurezza svolta all’estero non sostituisce quella obbligatoria che il datore di lavoro deve assicurare dopo l’assunzione.
Al termine sono previsti la verifica del livello linguistico e un esame finale per la formazione professionale. Al partecipante devono essere rilasciati l’attestazione del livello di italiano raggiunto e un attestato che descriva frequenza, conoscenze maturate e competenze acquisite.
Presentazione e approvazione del progetto
Il soggetto proponente presenta il progetto tramite la Piattaforma Ingressi Formati all’estero. La proposta viene esaminata da una Commissione interministeriale coordinata dal Ministero del Lavoro, con la partecipazione delle altre amministrazioni competenti. La valutazione verifica la conformità all’articolo 23, alle Linee guida, alla qualità organizzativa e alla coerenza con la domanda di lavoro; il procedimento è indicato in trenta giorni.
Solo dopo l’approvazione, la realizzazione e il superamento del percorso il partecipante acquisisce la qualifica di lavoratore formato all’estero rilevante per il canale fuori quota e per la successiva iscrizione sul SIISL.
Come funziona l’iscrizione dei lavoratori stranieri formati all’estero
- Trasmissione dei dati. La PIF invia al SIISL l’elenco dei partecipanti associati ai programmi conclusi positivamente, tramite cooperazione applicativa.
- Accesso del soggetto proponente. L’ente accede al SIISL con SPID o CIE, visualizza i lavoratori collegati al proprio programma e integra per ciascuno i dati di contatto disponibili.
- Notifica al lavoratore. Il SIISL invia una comunicazione telematica con il link necessario per verificare l’indirizzo e-mail e perfezionare l’iscrizione.
- Attivazione del profilo. Dopo la conferma del contatto, il sistema attiva il profilo e genera il curriculum precompilato con i dati acquisiti dalla PIF.
- Sollecito dopo quindici giorni. Se l’attivazione non avviene, il soggetto proponente verifica i recapiti; trascorsi quindici giorni dalla notifica deve sollecitare l’interessato a completare la procedura.
- Accesso autonomo successivo. Una volta completate le procedure dell’articolo 23 e ottenuto il codice fiscale, il lavoratore può accedere al SIISL con SPID o CIE, anche tramite l’intermediazione di un patronato o CAF, con le funzionalità previste per gli iscritti volontari.
Il curriculum dei lavoratori stranieri formati all’estero visibile alle imprese
Il profilo attivo e completo è presentato sotto forma di curriculum vitae. La visibilità non è generalizzata: il decreto la limita ai datori di lavoro dei settori di riferimento della formazione. L’allegato tecnico parla di un «cono di visibilità» fondato sulla compatibilità tra il settore del corso completato e quello in cui opera l’azienda.
Una persona formata, per esempio, in un percorso rivolto alla meccanica, alla logistica, all’edilizia o all’assistenza potrà quindi essere intercettata dalle imprese coerenti con quel percorso. Il sistema mira a ridurre la distanza tra competenze disponibili e fabbisogni produttivi, permettendo al datore di lavoro di conoscere il profilo prima dell’arrivo del candidato in Italia.
La presenza del curriculum non sostituisce la selezione aziendale. L’impresa dovrà valutare capacità, esperienza, lingua, condizioni contrattuali e reale corrispondenza alla posizione offerta, nel rispetto delle regole sul lavoro e della parità di trattamento.
Lavoratori stranieri formati all’estero e ingresso fuori dalle quote
L’articolo 23 del Testo unico immigrazione consente ai lavoratori che hanno completato questi programmi di entrare per lavoro subordinato al di fuori delle quote fissate dal decreto flussi. La procedura può quindi essere attivata durante l’anno senza attendere un click day e senza consumare una quota ordinaria.
Fuori quota, tuttavia, non significa ingresso automatico. Occorre una richiesta nominativa di nulla osta presentata da un datore di lavoro attraverso il Portale ALI del Ministero dell’Interno. Restano inoltre le verifiche previste dalla normativa, il rilascio del visto e gli adempimenti successivi all’arrivo.
SIISL NON È UN VISTO
Il profilo digitale facilita l’incontro con l’impresa, ma non attribuisce da solo il diritto a entrare o soggiornare in Italia. Il rapporto di lavoro e la procedura amministrativa devono essere completati secondo gli articoli 22 e 23 del Testo unico immigrazione.
Dal contatto con l’impresa all’ingresso in Italia
- Nulla osta al lavoro: il datore presenta la richiesta nominativa sul Portale ALI. Il Ministero del Lavoro indica un termine di trenta giorni, secondo il meccanismo del silenzio-assenso, salve le eccezioni per lavoratori provenienti da Paesi considerati a rischio e gli eventuali controlli successivi.
- Domanda di visto: può essere presentata entro dodici mesi dalla conclusione del corso; la rappresentanza diplomatica o consolare decide entro novanta giorni, secondo le indicazioni ministeriali.
- Arrivo e contratto di soggiorno: il contratto tra datore e lavoratore deve essere stipulato entro quindici giorni dall’ingresso in Italia.
- Avvio dell’attività: la normativa consente di lavorare nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, quando siano rispettate le condizioni previste.
Il termine di dodici mesi è particolarmente importante. L’allegato tecnico prevede l’archiviazione automatica del profilo SIISL se, entro dodici mesi dalla fine della formazione, non viene richiesta la procedura di nulla osta. Un profilo archiviato non è più visibile alle imprese né a patronati e CAF.
Che cosa devono fare i lavoratori stranieri formati all’estero, i soggetti proponenti e le imprese
- Il lavoratore deve controllare la comunicazione ricevuta, verificare tempestivamente l’email, attivare il profilo e mantenere aggiornati i propri dati. Dopo l’attribuzione del codice fiscale potrà accedere con SPID o CIE.
- Il soggetto proponente deve inserire recapiti corretti, seguire l’attivazione, sollecitare l’interessato dopo quindici giorni e informarlo della registrazione e del trattamento dei dati personali.
- L’impresa deve utilizzare il SIISL per una ricerca coerente con il proprio settore, verificare il profilo e, se intende assumere, avviare la richiesta nominativa di nulla osta e rispettare tutte le regole contrattuali e migratorie.
Privacy, durata e archiviazione del profilo
Il decreto richiama espressamente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati e il Codice privacy. Il soggetto proponente deve informare il lavoratore della registrazione sul SIISL e delle finalità del trattamento. La piattaforma gestisce informazioni anagrafiche, formative e amministrative che devono essere accessibili soltanto ai soggetti autorizzati e per finalità compatibili.
Oltre al caso della mancata richiesta di nulla osta entro dodici mesi, l’allegato tecnico collega l’archiviazione anche agli sviluppi del nulla osta e del permesso di soggiorno; indica inoltre l’archiviazione quando il permesso risulta scaduto da oltre centottanta giorni. Dopo l’archiviazione, il curriculum non è più consultabile da imprese, patronati o CAF.
Un’opportunità concreta, non una scorciatoia
La nuova funzione SIISL può rendere più trasparente e ordinato il reclutamento internazionale: le imprese ricevono profili già collegati a percorsi verificati, mentre i lavoratori possono presentare competenze e conoscenze linguistiche acquisite prima della partenza. Il canale può essere utile soprattutto nei comparti in cui il fabbisogno di personale non trova risposta sufficiente sul mercato interno.
Il risultato dipenderà però dalla qualità dei programmi, dalla correttezza dei dati, dalla capacità delle imprese di offrire contratti regolari e dall’assistenza fornita durante la procedura. La digitalizzazione riduce alcuni passaggi, ma non elimina la necessità di controlli, informazione comprensibile e tutela contro intermediazione illecita, sfruttamento e false promesse di lavoro.
Approfondimento LexFocus: consulta anche l’articolo dedicato alle comunicazioni reddituali richieste dall’INPS ai pensionati.
Domande frequenti
Qualsiasi lavoratore straniero può iscriversi al SIISL con questa procedura?
No. Deve avere concluso con esito positivo un programma di formazione professionale e civico-linguistica approvato ai sensi dell’articolo 23 del Testo unico immigrazione.
L’iscrizione è davvero automatica?
È automatico il trasferimento iniziale dei dati dalla PIF al SIISL. Il lavoratore deve però verificare il contatto ricevuto e attivare il profilo; senza questo passaggio il curriculum non diventa operativo.
Il curriculum sul SIISL garantisce l’assunzione o il visto?
No. Il sistema facilita l’incontro con l’impresa. Per lavorare in Italia servono un datore interessato, la richiesta nominativa di nulla osta, il visto e gli ulteriori adempimenti previsti.
Il profilo è visibile a tutte le aziende?
No. La visibilità è riservata ai datori di lavoro che operano in settori compatibili con il percorso formativo completato.
Fonti ufficiali
- Decreto interministeriale del 22 giugno 2026
- Allegato tecnico al decreto
- Ministero del Lavoro – indicazioni operative sul SIISL
- INPS – iscrizione automatica per stranieri formati all’estero
- Ministero del Lavoro – formazione all’estero e procedura di ingresso
- Ministero del Lavoro – FAQ sui programmi dell’articolo 23
- Gazzetta Ufficiale n. 191 del 19 agosto 2026
