Sicurezza pubblica e criminalità minorile: nuovi reati nelle manifestazioni, sanzioni ai genitori e misure per i minori: cosa prevede il decreto in vigore dal 23 ottobre.
In materia di sicurezza pubblica e criminalità minorile, il decreto legge 22 ottobre 2026 n. 190, in vigore dal 23 ottobre 2026, introduce un nuovo reato per le violenze organizzate durante le manifestazioni pubbliche, irrigidisce il trattamento di devastazioni e danneggiamenti e prevede conseguenze economiche per chi esercita la responsabilità genitoriale. Le nuove disposizioni sono in vigore dal 23 ottobre 2026 ma dovranno essere convertite in legge entro sessanta giorni.
Il nuovo reato di violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche
Il decreto inserisce nel codice penale l’articolo 420 bis. La nuova fattispecie riguarda chi, nel corso di una manifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico, partecipa a un gruppo di almeno cinque persone che agisce in modo organizzato, anche solo occasionalmente, e usa o lancia illegittimamente oggetti atti a offendere, razzi, fuochi artificiali, petardi o strumenti urticanti.
Per integrare il reato non basta la presenza nel gruppo. La condotta deve determinare un concreto pericolo per l’incolumità delle persone e deve anche causare danni alle cose. La pena prevista è la reclusione da due a cinque anni, accompagnata dalla multa da 10.000 a 20.000 euro.
La pena aumenta da un terzo alla metà quando gli autori agiscono travisati o con modalità che rendono difficile identificarli. Lo stesso aumento si applica se gli oggetti sono diretti contro infrastrutture energetiche, di trasporto o di telecomunicazione, oppure contro beni destinati a funzioni pubbliche, servizi pubblici o pubblica utilità.
Una disciplina più severa riguarda chi organizza o promuove la formazione del gruppo, anche attraverso strumenti informatici o telematici, oppure incita o istiga alla commissione delle condotte. In questi casi la reclusione va da quattro a dodici anni. Se dalle condotte derivano lesioni personali, le pene previste per i relativi delitti aumentano da un terzo alla metà.
Aumenti di pena per devastazione e danneggiamento
Sul fronte della sicurezza pubblica, il decreto rafforza anche la risposta penale per fatti già previsti dal codice. Per la devastazione e il saccheggio la pena aumenta da un terzo alla metà quando il fatto è commesso durante una manifestazione e riguarda beni presenti in luoghi di vendita o deposito. Un analogo aumento riguarda l’attentato a impianti di pubblica utilità commesso nel corso di manifestazioni.
Viene inoltre introdotto l’articolo 635 punto 1 del codice penale. Quando il danneggiamento è commesso da un gruppo organizzato, anche occasionalmente, di almeno cinque persone, la pena prevista per il danneggiamento aumenta da un terzo alla metà.
La nuova disciplina per i minori imputabili
Per i minori che hanno compiuto quattordici anni ma non ancora diciotto, l’articolo 98 del codice penale continua a richiedere la capacità di intendere e di volere. Il decreto stabilisce però che questa capacità si presume fino a prova contraria. Pubblico ministero e giudice possono acquisire elementi specifici per valutarla.
La modifica incide quindi sul criterio probatorio, non elimina la verifica giudiziaria e non rende penalmente imputabili i minori di quattordici anni. Il processo minorile viene inoltre coordinato con le nuove fattispecie e con le regole sull’arresto in flagranza differita previste dal codice di procedura penale.
Sanzioni ai genitori e risarcimento dei danni

Quando un minore, anche non imputabile, partecipa alla commissione dei reati indicati dal decreto, chi esercita la responsabilità genitoriale è soggetto a una sanzione amministrativa da 500 a 1.000 euro. In caso di reiterazione della condotta del minore, la sanzione sale da 1.000 a 2.000 euro. Il genitore, in entrambi i casi, può evitare la sanzione provando di non aver potuto impedire il fatto.
In caso di reiterazione, il prefetto può anche segnalare al tribunale per i minorenni l’opportunità di attivare progetti personalizzati di sostegno alla funzione educativa.
Con l’ordinanza che applica la sanzione, il prefetto può ingiungere al genitore il pagamento dei danni causati a beni dello Stato, delle Regioni o degli enti locali. Contro questa ingiunzione è ammessa opposizione, entro quaranta giorni dalla notifica, davanti al tribunale del luogo di residenza del genitore. Per i danni subiti da privati, l’ordinanza e gli atti su cui si fonda possono essere utilizzati per chiedere un decreto ingiuntivo, insieme alla documentazione sulla stima del danno.
Sicurezza pubblica: divieto di radunarsi fino a un anno
Il questore può accompagnare l’avviso orale con il divieto di radunarsi con una o più persone determinate quando almeno cinque persone tengono, in luogo pubblico o aperto al pubblico, comportamenti intimidatori, gravemente molesti o violenti contro persone o cose.
La misura non è automatica. Può essere applicata al soggetto che, nei cinque anni precedenti, abbia già ricevuto specifiche misure di prevenzione oppure sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per determinati delitti contro la persona o il patrimonio commessi in luogo pubblico o aperto al pubblico. Il divieto può durare al massimo un anno, deve indicare luoghi e modalità e deve essere compatibile con esigenze di salute, famiglia, lavoro o studio. Può riguardare anche minori che abbiano compiuto quattordici anni, secondo la procedura prevista per loro.
Accompagnamento e trattenimento preventivo negli uffici di polizia
Per la sicurezza pubblica, il decreto estende la possibilità di accompagnamento e trattenimento negli uffici di polizia durante operazioni specificamente destinate a prevenire reati che turbano l’ordine e la sicurezza pubblica in luoghi con un consistente afflusso di persone.
La misura richiede circostanze concrete di tempo e luogo ed elementi di fatto che facciano ritenere fondato il rischio di condotte pericolose. Tra gli elementi valutabili rientrano il possesso di determinati strumenti o materiali e alcuni precedenti penali o segnalazioni di polizia risalenti ai cinque anni precedenti. Restano applicabili le garanzie già previste dalla disciplina richiamata dal decreto.
Sicurezza pubblica: le altre misure e la conversione
Il provvedimento sulla sicurezza pubblica interviene anche sull’organizzazione giudiziaria per gestire eventi che possano produrre numerosi arresti in flagranza. Per Milano autorizza inoltre, fino al 31 dicembre 2026, l’impiego di 500 militari aggiuntivi per il controllo del territorio e stanzia 4.933.831 euro per il 2026.
Il decreto è entrato in vigore il 23 ottobre 2026, il giorno successivo alla pubblicazione. Trattandosi di un decreto legge, il Parlamento dovrà convertirlo entro sessanta giorni; in sede di conversione il testo potrà essere modificato. Per procedimenti e misure concrete occorre quindi verificare il testo vigente e gli eventuali atti applicativi.
Sicurezza pubblica: che cosa cambia in pratica
- Le violenze commesse da gruppi organizzati di almeno cinque persone durante le manifestazioni possono integrare un reato autonomo, quando ricorrono tutti gli elementi previsti dalla norma.
- Chi organizza, promuove o istiga il gruppo rischia una pena più elevata rispetto a chi partecipa materialmente alle condotte.
- Per i minori tra quattordici e diciotto anni la capacità di intendere e di volere è presunta, ma resta possibile fornire la prova contraria.
- I genitori possono ricevere una sanzione amministrativa e, per i danni a beni pubblici, un’ingiunzione prefettizia di pagamento, salvo le difese previste dalla legge.
- Le misure preventive, compreso il divieto di radunarsi, richiedono presupposti specifici e non derivano dalla sola partecipazione a una manifestazione.
Fonte normativa
Decreto legge 22 ottobre 2026 n. 190, Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 246 del 22 ottobre 2026.
Gazzetta Ufficiale: decreto-legge n. 190 del 2026
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