Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 129/2026: cambiano l’accesso ai ruoli universitari, la selezione di professori e ricercatori, la composizione delle commissioni e la mobilità tra atenei

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2026 la legge 16 luglio 2026, n. 129, recante la revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario. La legge entrerà in vigore l’8 agosto 2026.

Il testo interviene principalmente sulla legge 30 dicembre 2010, n. 240, modificando i requisiti per partecipare alle procedure di chiamata, la formazione delle commissioni giudicatrici, le modalità di valutazione dei candidati e la disciplina della mobilità interateneo.

Nuovi requisiti per l’ingresso nei ruoli universitari

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’articolo 16 della legge n. 240/2010. L’ammissione alle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia, comprese quelle disciplinate dall’articolo 24, comma 5, viene subordinata al possesso di specifici requisiti di produttività e qualificazione scientifica.

I requisiti saranno distinti per le funzioni di professore ordinario e associato e definiti, per ciascun gruppo scientifico-disciplinare, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca. Il decreto dovrà essere adottato entro novanta giorni dall’entrata in vigore della nuova disposizione, su proposta dell’ANVUR e sentito il Consiglio universitario nazionale.

Il primo aggiornamento dei requisiti dovrà avvenire dopo due anni. I successivi aggiornamenti saranno effettuati a intervalli non inferiori a cinque anni.

Nella loro determinazione dovranno essere considerate:

  • l’attività didattica e di ricerca svolta in Italia e all’estero;
  • la titolarità, contitolarità o partecipazione a progetti di ricerca finanziati attraverso bandi competitivi nazionali, europei e internazionali;
  • la quantità, la continuità e la distribuzione temporale dei prodotti della ricerca.

Il possesso dei requisiti sarà attestato dal candidato mediante una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, presentata attraverso una procedura telematica predisposta dal Ministero.

Liste biennali per la scelta dei commissari

Il nuovo articolo 17-bis della legge n. 240/2010 introduce liste ministeriali dalle quali saranno estratti i componenti esterni delle commissioni giudicatrici.

Le liste avranno validità biennale e saranno:

  • distinte per ciascun gruppo scientifico-disciplinare;
  • separate per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia;
  • formate dai professori che avranno presentato domanda di inclusione.

La domanda dovrà essere accompagnata dalla documentazione relativa all’attività scientifica complessiva, con particolare riferimento all’ultimo quinquennio. Il curriculum dei professori inclusi sarà pubblicato sul sito del Ministero.

Non potranno entrare nelle liste i professori straordinari a tempo determinato, i docenti collocati in aspettativa obbligatoria, coloro che nell’anno precedente abbiano ricevuto una valutazione negativa e i professori condannati in via definitiva per determinati delitti contro la pubblica amministrazione.

Il Ministero dovrà inoltre individuare i gruppi scientifico-disciplinari nei quali il numero dei professori sorteggiabili sia inferiore a quaranta.

Chiamata dei professori: come cambiano i bandi

Le modifiche all’articolo 18 della legge n. 240/2010 consentono agli atenei di definire il profilo richiesto non soltanto attraverso uno o più settori scientifico-disciplinari, ma anche indicando specifici ambiti tematici compresi nella declaratoria del gruppo scientifico-disciplinare.

Gli ambiti devono essere coerenti con le esigenze didattiche o di ricerca previste dalla programmazione strategica dell’università. Per l’area medica possono essere considerate anche specifiche esigenze clinico-assistenziali.

La domanda di partecipazione dovrà essere accompagnata da un curriculum redatto secondo un formulario standard, nel quale indicare risultati, attività ed esperienze del candidato.

Commissioni di concorso composte da cinque professori

Per le procedure di chiamata disciplinate dall’articolo 18, la commissione giudicatrice sarà formata, in via ordinaria, da cinque professori appartenenti almeno alla fascia oggetto della selezione.

La composizione dovrà rispettare, per quanto possibile, l’equilibrio di genere e, in ogni caso, i principi di imparzialità, trasparenza e rotazione. Tutti i commissari dovranno possedere i requisiti previsti per le funzioni di professore di prima fascia.

Un componente sarà individuato dall’università che ha bandito la procedura. Gli altri quattro saranno esterni all’ateneo e sorteggiati dalle liste ministeriali relative al gruppo scientifico-disciplinare interessato.

Se il bando individua uno specifico settore scientifico-disciplinare, almeno due componenti dovranno appartenere a quel settore. Nelle procedure per professore associato, almeno tre commissari dovranno essere professori ordinari.

Per i gruppi scientifico-disciplinari con meno di quaranta professori sorteggiabili, la commissione sarà invece composta da tre membri: uno individuato dall’ateneo e due estratti dalle liste.

Negli altri gruppi non potranno essere nominati i professori che, nell’anno precedente alla pubblicazione del bando, abbiano già fatto parte di una commissione per il reclutamento di professori o ricercatori nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare.

Pubblicazioni, discussione scientifica e prova didattica

Il numero delle pubblicazioni valutabili nelle procedure di chiamata dovrà essere compreso tra un minimo di dieci e un massimo di quindici.

La commissione sarà inoltre chiamata a:

  • verificare l’effettivo possesso dei requisiti di partecipazione;
  • valutare le modalità di svolgimento dell’attività didattica;
  • discutere con i candidati i contenuti delle pubblicazioni scientifiche e le esperienze didattiche;
  • svolgere una prova didattica su un tema individuato tenendo conto degli eventuali ambiti tematici o, per l’area medica, delle esigenze clinico-assistenziali indicate nel bando.

Al termine dei lavori, la commissione dovrà indicare il candidato più meritevole. La proposta di chiamata continuerà a spettare al dipartimento.

La quota dei posti destinata alle procedure aperte a candidati esterni all’ateneo passa da un quinto a un quarto. Alla quota contribuiscono anche i docenti che svolgono attività didattica e di ricerca presso un altro ateneo sulla base di apposite convenzioni.

Valutazione dei vincitori dopo tre anni

Un decreto ministeriale, da adottare entro sessanta giorni, dovrà definire le linee guida per la valutazione da parte dell’ANVUR dei vincitori delle procedure di reclutamento.

La valutazione sarà effettuata dopo tre anni dalla presa di servizio e avrà rilievo ai fini dell’assegnazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università e del contributo previsto per le università non statali legalmente riconosciute, secondo principi di premialità e autonomia responsabile.

Reclutamento dei ricercatori a tempo determinato

La riforma modifica anche l’articolo 24 della legge n. 240/2010. Per i ricercatori a tempo determinato, il periodo entro il quale l’ateneo può procedere alla risoluzione del contratto in caso di esito negativo della valutazione viene riferito al quarto anno, anziché al terzo.

Anche i bandi per ricercatore potranno individuare specifici ambiti tematici compresi nella declaratoria del gruppo scientifico-disciplinare e coerenti con la programmazione strategica dell’ateneo.

La commissione sarà composta da tre professori, dei quali almeno due ordinari. Un membro sarà individuato dall’università, mentre due componenti esterni saranno sorteggiati dalle liste ministeriali. Se il bando indica uno specifico settore scientifico-disciplinare, almeno due commissari dovranno appartenere al medesimo settore.

Il bando dovrà fissare tra dieci e quindici il numero delle pubblicazioni presentabili. È inoltre prevista una prova didattica, salvo le eccezioni stabilite dalla stessa disciplina, e la commissione dovrà concludere i lavori indicando il candidato più meritevole.

Per la chiamata nel ruolo di professore associato dei ricercatori interessati sarà richiesto il possesso dei requisiti di produttività e qualificazione scientifica definiti dal nuovo articolo 16.

Chiamate dirette alla Libera Università di Bolzano

La legge introduce una disciplina specifica per la Libera Università di Bolzano, limitatamente alle posizioni collegate a insegnamenti in lingua tedesca.

L’ateneo potrà coprire posti di professore ordinario e associato mediante chiamata diretta di studiosi abilitati alla docenza presso università dei Paesi dell’area linguistica tedesca. Le chiamate non potranno superare il 10 per cento dei professori di prima e seconda fascia in servizio al 31 dicembre 2025.

Gli studiosi dovranno possedere anche i requisiti di produttività e qualificazione scientifica previsti dal nuovo articolo 16. I titoli esteri di abilitazione ammessi saranno individuati con decreto ministeriale.

Mobilità dei docenti tra università

L’articolo 2 introduce la possibilità di trasferire un professore o un ricercatore a tempo indeterminato da un’università a un’altra, purché sia in servizio da almeno cinque anni.

Il trasferimento richiede l’assenso dell’interessato e di entrambe le università. L’ateneo di destinazione deve inoltre rispettare le condizioni di sostenibilità economico-finanziaria previste dalla normativa vigente.

I costi devono rientrare nelle facoltà assunzionali disponibili. Le cessazioni determinate dai trasferimenti saranno conteggiate come risparmi utili per le successive assunzioni e per l’applicazione delle limitazioni al turn over.

Il Ministro potrà introdurre misure di incentivazione per questi trasferimenti e per altre forme di mobilità interateneo. I trasferimenti saranno computati nella quota di un quarto dei posti disponibili prevista dall’articolo 18, comma 4.

Gli eventuali incentivi ministeriali destinati alle chiamate dirette di studiosi impegnati all’estero saranno esclusi dai meccanismi di riduzione applicati nella ripartizione del Fondo per il finanziamento ordinario.

Le disposizioni transitorie

L’articolo 3 stabilisce che la disciplina precedente continuerà ad applicarsi fino alla definizione dei nuovi requisiti scientifici e delle modalità di formazione delle commissioni.

Le vecchie regole resteranno applicabili anche alle procedure previste dagli articoli 18 e 24 già bandite alla data di entrata in vigore della legge.

Chi possiede un’abilitazione scientifica nazionale ancora valida sarà considerato in possesso dei nuovi requisiti di produttività e qualificazione scientifica per la fascia e il gruppo scientifico-disciplinare di riferimento, fino alla scadenza dell’abilitazione.

Chi abbia ricevuto una valutazione negativa nell’ambito dell’abilitazione scientifica nazionale non potrà partecipare, per i dodici mesi successivi alla presentazione della domanda, alle procedure relative allo stesso settore o gruppo scientifico-disciplinare e alla stessa fascia o a quella superiore.

La legge prevede infine che dall’attuazione delle nuove disposizioni non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate dovranno provvedere con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili.

Fonte normativa: Legge 16 luglio 2026, n. 129, Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2026.