La legge Liberi di scegliere, legge 17 luglio 2026, n. 131, entrata in vigore il 9 agosto 2026, introduce un sistema nazionale di protezione per minorenni e giovani esposti a un grave e concreto pericolo nei contesti di criminalità organizzata. La tutela non si limita alla sicurezza: comprende scuola, sostegno psicologico, casa, lavoro e assistenza economica, secondo misure disposte e controllate dall’autorità giudiziaria.

Legge Liberi di scegliere: che cosa prevede in sintesi
- protegge minori e giovani esposti a un grave e concreto pregiudizio nei contesti mafiosi;
- consente misure di sicurezza, assistenza psicologica, istruzione e percorsi di autonomia;
- prevede sostegni economici e abitativi collegati a un progetto individuale;
- affida l’iniziativa alla procura presso il tribunale per i minorenni e la decisione al giudice;
- non dispone allontanamenti automatici e non introduce un bonus generalizzato.
Che cosa cambia con la legge Liberi di scegliere
La nuova disciplina trasforma in un quadro nazionale organico un approccio maturato nell’esperienza della giustizia minorile: sottrarre bambini e ragazzi a percorsi di violenza, assoggettamento o reclutamento criminale e offrire loro un’alternativa concreta. La legge protegge l’integrità psicofisica del minore e, nello stesso tempo, cerca di rendere sostenibile una nuova vita attraverso assistenza materiale, sociale, educativa e psicologica.
Il punto centrale è la valutazione individuale. La semplice parentela con una persona indagata o condannata non comporta automaticamente l’allontanamento del minore. Devono ricorrere le condizioni indicate dalla legge: un grave e concreto pregiudizio collegato al contesto criminale e un provvedimento dell’autorità giudiziaria fondato sugli elementi del caso.
Chi può beneficiare delle nuove tutele
L’articolo 2 della legge Liberi di scegliere individua più categorie di destinatari. Le misure possono riguardare:
- i figli minorenni di persone indagate, imputate o condannate per associazione per delinquere, associazione mafiosa, traffico organizzato di stupefacenti o reati aggravati dal metodo o dalla finalità mafiosa, quando siano già stati adottati provvedimenti di tutela civile o rieducativa;
- i minorenni a loro volta indagati, imputati o condannati per gli stessi reati, se manifestano la volontà di allontanarsi dal contesto criminale;
- i minorenni vittime di violenza o intimidazione da parte delle organizzazioni criminali considerate dalla legge;
- i giovani con meno di 25 anni che abbiano già ricevuto le misure da minorenni e confermino la volontà di proseguire il percorso di allontanamento;
- i genitori o gli altri esercenti la responsabilità genitoriale che intendano uscire dal contesto criminale insieme al minore.
La disciplina opera quando non sussistono i presupposti per l’ammissione agli altri programmi speciali di protezione previsti per collaboratori e testimoni di giustizia. Si tratta quindi di un sistema distinto, costruito intorno al superiore interesse del minore.
Quali misure di protezione prevede la legge Liberi di scegliere
Quando l’autorità giudiziaria le ritiene necessarie, le misure di sicurezza possono comprendere il trasferimento immediato in un luogo protetto. Nei casi più delicati la legge contempla anche l’uso di documenti di copertura e il cambiamento delle generalità. Il prefetto, sulla base delle valutazioni degli organi provinciali di coordinamento, può inoltre disporre misure di protezione e vigilanza.
Da ricordare: trasferimento, identità di copertura e cambio delle generalità non sono benefici automatici né richieste amministrative ordinarie. Vengono disposti nel procedimento giudiziario quando il livello di rischio lo giustifica.
Legge Liberi di scegliere: assistenza psicologica, scuola e lavoro
La protezione non può funzionare senza un progetto di autonomia. Per questo l’articolo 4 affianca alle misure di sicurezza un insieme ampio di interventi sociali ed economici.
Le misure sociali
- supporto sociale, pedagogico e psicologico;
- accesso all’istruzione obbligatoria per chi non l’ha ancora assolta;
- conservazione del posto di lavoro, anche attraverso il trasferimento del dipendente pubblico;
- formazione, riqualificazione professionale e inserimento o reinserimento lavorativo;
- reinserimento sociale e inclusione del minore e del familiare nella nuova comunità.
Le misure economiche
- un assegno periodico;
- la disponibilità di un alloggio e la copertura delle spese connesse;
- il rimborso dei costi di trasferimento necessari per attuare le misure;
- la copertura di spese sanitarie quando non sia possibile utilizzare il Servizio sanitario nazionale;
- accesso a mutui e prestiti agevolati sulla base di convenzioni con gli istituti di credito;
- patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai normali limiti di reddito.
Come si attiva il procedimento della legge Liberi di scegliere
L’iniziativa passa attraverso la procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. Il procuratore può conoscere la situazione tramite denuncia, querela, esposto, segnalazioni dei servizi sociali, della scuola o degli enti che assistono i minori, informazioni provenienti da procedimenti penali oppure un’istanza dell’interessato.
Dopo aver raccolto le informazioni necessarie — comprese, quando compatibili con il superiore interesse del minore, le dichiarazioni del ragazzo e delle persone che lo rappresentano — il procuratore formula la proposta al tribunale per i minorenni. La proposta deve indicare i presupposti, i pericoli concreti e le misure ritenute adeguate. Nei casi connessi a reati di criminalità organizzata vengono acquisiti anche il parere della procura distrettuale e, quando opportuno, informazioni della Procura nazionale antimafia e antiterrorismo.
Il tribunale decide applicando, per quanto compatibili, le regole del procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie. L’attuazione coinvolge gli uffici di servizio sociale per i minorenni, i servizi sociali comunali e territoriali, i servizi sanitari e, per le misure più sensibili, la Commissione centrale e il Servizio centrale di protezione.
Quanto durano le misure della legge Liberi di scegliere
Le misure di assistenza sociale ed economica possono durare fino a due anni. È possibile una proroga di un ulteriore anno su richiesta del beneficiario, ma soltanto dopo una nuova valutazione dell’autorità giudiziaria sulla persistenza delle condizioni che ne avevano giustificato l’adozione.
Il tribunale può modificare, sospendere o revocare le misure se cambia l’attualità o la gravità del pericolo, oppure per ragioni legate alla condotta dei beneficiari e al mancato rispetto degli impegni o delle prescrizioni. Gli atti più delicati e le attività del Servizio centrale di protezione possono essere coperti da segreto.
Un sistema che deve intercettare prima il pericolo
La legge modifica anche il codice di procedura penale per rafforzare il collegamento tra indagini penali e tutela minorile. Quando misure cautelari o ordini di esecuzione riguardano genitori accusati o condannati per determinati reati associativi e mafiosi, gli atti vengono comunicati alla procura minorile affinché verifichi l’eventuale pregiudizio per i figli. Un analogo flusso informativo è previsto quando la polizia giudiziaria rileva una situazione pericolosa per l’integrità psicofisica di un minorenne.
L’obiettivo è impedire che la protezione inizi soltanto dopo un episodio irreparabile. L’efficacia concreta della legge Liberi di scegliere dipenderà però dalla rapidità delle segnalazioni, dalla collaborazione tra uffici giudiziari e servizi territoriali e dalla disponibilità di strutture, professionisti e percorsi di inserimento adeguati.
Che cosa non bisogna equivocare
- La legge non presume che ogni figlio di una persona coinvolta in reati mafiosi debba essere allontanato dalla famiglia.
- Non attribuisce un bonus economico generalizzato: ogni sostegno è collegato a un provvedimento di protezione e a un progetto individuale.
- Non sostituisce i programmi speciali per collaboratori e testimoni di giustizia, che continuano ad avere regole proprie.
- Non rende pubbliche le identità e i percorsi dei beneficiari: la riservatezza è parte essenziale della sicurezza.
Domande frequenti sulla legge Liberi di scegliere
Basta avere un familiare indagato per ottenere o subire le misure?
No. Occorre un grave e concreto pregiudizio per l’integrità psicofisica del minore e una valutazione giudiziaria riferita alla situazione specifica.
Un genitore può chiedere protezione insieme al figlio?
Sì, quando manifesta la volontà di allontanarsi con il minore dal contesto criminale e ricorrono gli altri presupposti stabiliti dalla legge.
Le tutele possono continuare dopo i 18 anni?
Sì. Possono riguardare giovani di età inferiore a 25 anni che abbiano già beneficiato delle misure da minorenni e confermino il percorso di allontanamento.
È previsto il patrocinio gratuito?
Tra le possibili misure economiche figura l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato anche oltre i limiti di reddito ordinari, se indicata dall’autorità giudiziaria.
A chi possono arrivare le prime segnalazioni?
La situazione può emergere attraverso servizi sociali, scuole, enti di assistenza, autorità impegnate in procedimenti penali, denunce o esposti. Il procedimento di applicazione delle misure viene promosso dalla procura presso il tribunale per i minorenni.
Fonti ufficiali e approfondimenti
- Gazzetta Ufficiale — legge 17 luglio 2026, n. 131
- Parlamento italiano — iter e lavori preparatori
- Altri approfondimenti su diritti e servizi pubblicati da LexFocus
Nota editoriale e legale. Questo articolo ha finalità informativa e descrive in forma sintetica la legge n. 131/2026. Non sostituisce l’esame del caso concreto né la consulenza di un professionista. Nei casi di pericolo attuale occorre rivolgersi immediatamente alle autorità competenti.
