Certificato di malattia INPS: nuove regole sulla retroattività e decorrenza indennità
Nuove disposizioni INPS sulla retroattività del certificato di malattia rilasciato a seguito di visita medica ambulatoriale.

Il certificato di malattia INPS e la relativa decorrenza della tutela economica per i lavoratori dipendenti sono al centro di una storica svolta operativa. Infatti, con la pubblicazione della Circolare n. 92 del 4 settembre 2026, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha finalmente superato le rigide preclusioni applicate in passato al primo giorno di assenza dal lavoro.

Inoltre, la nuova disciplina estende formalmente il riconoscimento previdenziale retroattivo di un giorno anche alle visite mediche effettuate presso l’ambulatorio del medico di medicina generale. Di conseguenza, i lavoratori che si recano dal proprio medico curante il giorno successivo alla comparsa dei sintomi non subiranno più l’automatica perdita dell’indennità economica per la giornata iniziale. Pertanto, è fondamentale esaminare nel dettaglio come funziona la procedura, quali sono i limiti perentori e quali adempimenti spettano al lavoratore e al medico curante.

Indice dei Contenuti

1. Il Quadro Normativo della Circolare INPS n. 92/2026

Fino a tempi recenti, la disciplina applicata dall’Istituto prevedeva che l’indennità economica di malattia decorresse unicamente dal giorno di redazione del certificato telematico. Nello specifico, la retrodatazione di un solo giorno era ammessa esclusivamente a condizione che sul documento fosse barrata la casella di ‘visita domiciliare’.

Tuttavia, tale rigida interpretazione penalizzava ingiustamente i lavoratori impossibilitati a ottenere una visita a domicilio o che si recavano in studio all’apertura dell’ambulatorio il mattino successivo. In particolare, con la nuova circolare emanata d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’INPS adegua le proprie prassi amministrative ai principi di ragionevolezza e di effettività della tutela costituzionale della salute (Art. 32 Cost.). Di conseguenza, viene garantita una parità di trattamento sostanziale a tutti i lavoratori.

2. La Svolta sulla Retroattività del Certificato di Malattia INPS

La novità principale risiede nell’equiparazione delle visite ambulatoriali a quelle domiciliari ai fini del riconoscimento della decorrenza. Infatti, il certificato di malattia INPS redatto in ambulatorio può ora attestare l’inizio dell’incapacità lavorativa a partire dal giorno immediatamente precedente.

Nello specifico, affinché la retroattività sia valida ed efficace verso l’ente previdenziale e il datore di lavoro, devono sussistere congiuntamente i seguenti presupposti:

  • Dichiarazione Clinica del Medico Curante: Il medico di base o convenzionato deve compilare esplicitamente nel flusso telematico la voce ‘Dichiara di essere ammalato dal…’, inserendo la data del giorno antecedente. In tal modo, viene attestata la sussistenza clinica dello stato morboso pregresso.
  • Limite Massimo di Un Solo Giorno: La retroattività previdenziale è tassativamente circoscritta a un massimo di 24 ore prima della visita medica. Pertanto, ritardi ulteriori non sono sanabili.
  • Applicabilità a Continuazioni e Ricadute: Il beneficio opera sia per i certificati di inizio evento morboso, sia per i certificati di continuazione e di ricaduta della patologia. Di conseguenza, la tutela assistenziale risulta organica e completa.

Pertanto, il lavoratore dipendente non rischia più di vedere decurtata la retribuzione o di vedersi contestata un’assenza ingiustificata per il giorno di esordio dei sintomi.

3. I Limiti Inderogabili: Quando Non Spetta la Retroattività

Nonostante l’importante apertura interpretativa, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha confermato rigidi paletti a tutela della regolarità delle erogazioni pubbliche. In particolare, la retroattività viene categoricamente esclusa nelle seguenti ipotesi:

  • Retrodatazione Superiore a 24 Ore: Se il medico indica una data di esordio anteriore di due o più giorni rispetto alla visita, l’INPS riconosce l’indennità solo a decorrere dalla data di rilascio del certificato, lasciando scoperti i giorni antecedenti. Di conseguenza, quei giorni restano privi di indennizzo.
  • Giorno Precedente Festivo o Prefestivo: La retrodatazione non si applica se il giorno prima coincide con sabato, domenica o festività infrasettimanali. Infatti, in tali giornate è attivo il servizio di continuità assistenziale (Guardia Medica), al quale il lavoratore ha l’onere di rivolgersi tempestivamente.
  • Mancata Compilazione del Campo Telematico: In assenza della specifica attestazione del medico sul giorno pregresso, l’indennizzo decorre per legge dalla sola data di visita. Inoltre, nessuna integrazione successiva potrà sanare la retrodatazione non dichiarata.

Di conseguenza, sia i pazienti che i sanitari devono prestare la massima attenzione nella compilazione telematica dei flussi trasmessi al sistema SAC dell’INPS.

4. Differenze tra Settore Privato, Pubblico Impiego e Forze Armate

L’impatto della circolare varia sensibilmente a seconda del comparto di inquadramento contrattuale del lavoratore dipendente:

Nel settore privato, la circolare incide direttamente sull’indennità economica erogata dall’INPS e sull’integrazione a carico dell’azienda prevista dai CCNL di categoria. Per approfondimenti sui diritti del lavoro e tutele contrattuali, consulta le nostre Guide Pratiche.

Nel pubblico impiego (Scuola, Sanità, Ministeri, Enti Locali), il trattamento economico è regolato dalla contrattazione collettiva nazionale e dall’art. 71 del D.L. 112/2008. Tuttavia, le nuove indicazioni uniformano la validità legale della certificazione ambulatoriale ai fini della giustificazione dell’assenza dal servizio. Pertanto, l’assenza viene considerata pienamente giustificata fin dal giorno precedente.

Infine, per il personale delle Forze Armate e di Polizia, si applicano le norme speciali del D.Lgs. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare). Nello specifico, il militare escluso dall’invio telematico automatico deve comunicare immediatamente l’indisponibilità al proprio Comando e trasmettere il certificato con sola prognosi, mentre la diagnosi è riservata alla Sanità militare. Inoltre, la retroattività non esonera dal dovere di tempestivo avviso telefonico.

5. Guida Operativa per Lavoratori e Medici Curanti

Per una corretta e serena gestione dell’evento di malattia, è opportuno seguire questo iter operativo standardizzato:

  • 1. Comunicazione Tempestiva al Datore di Lavoro: Avvisare l’azienda prima dell’inizio del turno, rispettando le tempistiche stabilite dal regolamento interno o dal CCNL. In particolare, la trasparenza tempestiva previene sanzioni disciplinari.
  • 2. Visita Medica Entro il Giorno Successivo: Recarsi dal medico curante o richiedere visita domiciliare senza ritardi ingiustificati. Di conseguenza, il medico potrà certificare il giorno precedente.
  • 3. Verifica del Numero di Protocollo (PUC): Richiedere al medico il codice identificativo del certificato telematico trasmesso all’INPS e inoltrarlo al datore di lavoro. Inoltre, è buona prassi conservare copia del promemoria.
  • 4. Rispetto delle Fasce di Reperibilità: Rimanere reperibili presso il domicilio indicato per consentire le eventuali visite mediche di controllo (visite fiscali). Pertanto, la reperibilità va assicurata con puntualità.

Per qualsiasi controversia o contestazione disciplinare legata all’assenza per malattia, è possibile richiedere assistenza qualificata tramite la pagina Contatti LexFocus.

6. Il Calcolo dell’Indennità e il Periodo di Carenza

La corretta individuazione del primo giorno di malattia assume un rilievo economico decisivo. Infatti, dall’esatta data di decorrenza dipendono il calcolo del cosiddetto periodo di carenza (i primi tre giorni di assenza a carico dell’azienda o non indennizzati dall’ente) e il successivo computo delle percentuali di indennità giornaliera INPS.

Di conseguenza, il pieno riconoscimento del primo giorno previene decurtazioni stipendiali ingiustificate e assicura il corretto computo ai fini del periodo di comporto contrattuale. Inoltre, offre certezza contabile ai consulenti del lavoro nella predisposizione del cedolino paga.

7. Fasce di Reperibilità e Visite Fiscali 2026

Durante tutto il periodo di malattia, ivi compreso il primo giorno riconosciuto retroattivamente, il lavoratore dipendente è tenuto a rispettare le fasce orarie di reperibilità per le visite mediche di controllo disposte dall’INPS o dal datore di lavoro.

Nello specifico, a seguito dell’armonizzazione giurisprudenziale, le fasce di reperibilità vigenti sia per i dipendenti del settore privato che per i dipendenti pubblici sono stabilite nei seguenti orari giornalieri:

  • Fascia Mattutina: Dalle ore 10:00 alle ore 12:00.
  • Fascia Pomeridiana: Dalle ore 17:00 alle ore 19:00.

Pertanto, l’assenza ingiustificata alla visita di controllo fiscale comporta la perdita totale dell’indennità economica per i primi 10 giorni di malattia, e la riduzione del 50% per i giorni successivi, oltre a possibili sanzioni disciplinari aziendali.

8. Come Richiedere l’Annullamento o la Rettifica di un Certificato Errato

Nel caso in cui il medico curante commetta un errore materiale nella redazione del certificato (ad esempio errata data di inizio o indirizzo di reperibilità non aggiornato), è possibile procedere alla correzione tempestiva del documento telematico.

In particolare, il medico curante ha la facoltà di procedere all’annullamento telematico del certificato entro il termine tassativo di 24 ore dal rilascio. Superato tale termine temporale, non è più possibile procedere all’annullamento diretto, ma occorre inoltrare una motivata dichiarazione di rettifica alla sede territoriale INPS competente e al datore di lavoro.

9. Domande Frequenti (FAQ)

Cosa cambia concretamente con la Circolare INPS n. 92/2026?

La novità principale consiste nella possibilità di riconoscere ai fini economici il giorno precedente alla visita medica anche per le visite ambulatoriali in studio, superando il vecchio vincolo che riservava tale facoltà alle sole visite domiciliari.

Qual è il limite massimo per retrodatare il certificato di malattia?

Il limite massimo è di un solo giorno antecedente a quello di redazione. Infatti, se il medico attesta una data precedente di due o più giorni, le giornate ulteriori non vengono riconosciute e l’indennità decorre dalla data del certificato.

Cosa accade se il giorno precedente è festivo o prefestivo?

Se il giorno precedente è sabato, domenica o un festivo, la retroattività non è ammessa. In questi casi il lavoratore ha l’obbligo di rivolgersi alla Guardia Medica (continuità assistenziale) attiva durante i giorni festivi.

Le nuove regole valgono anche per le ricadute della malattia?

Sì, certamente. La circolare specifica che il riconoscimento del giorno precedente opera sia per i certificati di inizio malattia, sia per quelli rilasciati come continuazione o ricaduta dello stato patologico.

10. Riferimenti Normativi e Fonti Istituzionali