Dal 29 agosto 2026 si applica in Italia la disciplina aggiornata sul cobalto nei giocattoli. La direttiva (UE) 2026/192 non introduce un divieto assoluto: individua tre impieghi consentiti e lascia fermi gli altri requisiti di sicurezza.

Dal 29 agosto 2026 è applicabile in Italia una voce specifica sul cobalto nell’allegato II del decreto legislativo n. 54/2011. La modifica deriva dalla direttiva (UE) 2026/192 e circoscrive le presenze autorizzate nei giocattoli e nei loro componenti.
Il punto centrale va chiarito subito. La norma non dichiara pericoloso ogni giocattolo nel quale sia rilevabile cobalto e non autorizza il cobalto in modo generalizzato. Inserisce invece tre usi specifici nell’elenco delle sostanze CMR ammesse a determinate condizioni. Per produttori, importatori e distributori il lavoro consiste soprattutto nel dimostrare quale materiale è stato impiegato, con quale funzione e con quale livello di esposizione prevedibile.
In breve. La direttiva è del 28 gennaio 2026; il recepimento doveva essere adottato entro il 29 luglio; l’Italia ha provveduto con decreto del 19 maggio, pubblicato il 21 luglio; le disposizioni si applicano dal 29 agosto 2026.
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Che cosa cambia per il cobalto nei giocattoli
La disciplina europea sulla sicurezza dei giocattoli limita l’uso di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR). In generale, una sostanza CMR non può essere utilizzata nei giocattoli o nelle parti microstrutturalmente distinte, salvo che ricorra una delle condizioni previste dalla normativa: concentrazione non superiore alla soglia di classificazione pertinente, inaccessibilità al bambino oppure impiego espressamente autorizzato dopo una valutazione scientifica.
Il cobalto metallico e vari sali di cobalto sono classificati, tra le altre classi di pericolo, come cancerogeni di categoria 1B, mutageni di categoria 2 e tossici per la riproduzione di categoria 1B. La direttiva 2026/192 aggiunge il cobalto all’appendice A dell’allegato II della direttiva 2009/48/CE e indica tre usi consentiti.
Le tre presenze consentite
| Impiego consentito | Condizione e verifica pratica |
|---|---|
| Giocattoli e componenti in acciaio inossidabile | Il cobalto è ammesso come impurità del nichel contenuto nell’acciaio. Occorrono dati sul materiale e sulla lega, non una semplice descrizione commerciale. |
| Componenti destinati a condurre corrente elettrica | L’autorizzazione riguarda la funzione conduttiva del componente. Distinta base, specifiche e valutazione devono dimostrare che non si tratta di un generico uso decorativo. |
| Magneti a base di neodimio | L’impiego è ammesso solo se non vi è rischio che i magneti siano ingeriti o inalati. Vanno considerati dimensioni, contenimento, usura, rottura e uso prevedibile. |
L’autorizzazione non sostituisce gli altri requisiti chimici, fisico-meccanici ed elettrici. Un componente che rientra nella voce sul cobalto deve comunque risultare sicuro nell’uso previsto e ragionevolmente prevedibile, anche dopo usura o rottura.
Gli scenari senza autorizzazione specifica
Il comitato scientifico ha esaminato anche trucco per bambini, penne 3D e materiali per stampanti di giocattoli, vernici, inchiostri, rivestimenti, gessetti, bombe di gesso, cuoio, tessuti e batterie. Per questi scenari la direttiva non ha aggiunto una specifica autorizzazione.
Quanto alle penne e alle stampanti 3D, il parere raccomanda di evitare materiali contenenti cobalto; per gessetti, bombe di gesso e materiali in polvere segnala un possibile rischio per inalazione e raccomanda pigmenti privi di cobalto. Negli altri impieghi, i dati erano insufficienti a individuare usi sicuri.
Attenzione alla formulazione. Ciò non equivale ad affermare che qualunque traccia renda automaticamente illegale il prodotto. Occorre applicare l’intero quadro sulle sostanze CMR, verificando concentrazione, accessibilità, forma del materiale, esposizione e altre norme pertinenti. Solo i tre impieghi elencati beneficiano della nuova autorizzazione espressa.
Le date da non confondere
| Data | Evento | Significato |
|---|---|---|
| 28 gennaio 2026 | Adozione della direttiva (UE) 2026/192 | È la data dell’atto europeo, non la data di applicazione nazionale. |
| 29 gennaio 2026 | Pubblicazione nella G.U. dell’Unione europea | Avvia il conteggio per l’entrata in vigore. |
| 18 febbraio 2026 | Entrata in vigore della direttiva | La direttiva entra nell’ordinamento UE, ma richiede il recepimento degli Stati membri. |
| 19 maggio 2026 | Adozione del decreto MIMIT italiano | Il decreto aggiorna l’allegato II del d.lgs. n. 54/2011. |
| 21 luglio 2026 | Pubblicazione del decreto in G.U. n. 167 | La norma italiana è pubblicata prima del termine europeo. |
| 29 luglio 2026 | Termine di recepimento | Entro questa data gli Stati membri dovevano adottare e pubblicare le disposizioni nazionali. |
| 29 agosto 2026 | Applicazione | Da questa data si applicano le disposizioni nazionali aggiornate. |
L’Italia ha rispettato il calendario con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 19 maggio 2026. L’articolo 1 inserisce nell’allegato II del decreto legislativo n. 54/2011 la voce sul cobalto; l’articolo 3 stabilisce espressamente l’applicazione dal 29 agosto 2026.
Cobalto nei giocattoli: effetti pratici per i fabbricanti
I fabbricanti sono i primi responsabili della conformità del giocattolo. Devono riesaminare famiglie di prodotto, distinta base, materiali, componenti, fornitori e scenari d’uso per individuare la presenza intenzionale o non intenzionale di cobalto.
- Chiarire se il cobalto è un’impurità del nichel nell’acciaio inossidabile, se il componente svolge realmente una funzione di conduzione elettrica oppure se si tratta di un magnete al neodimio per il quale il progetto esclude ingestione e inalazione.
- Aggiornare la valutazione della sicurezza e la documentazione tecnica con specifiche, dichiarazioni dei fornitori, prove pertinenti ed esposizione prevedibile.
- Gestire le modifiche: un cambio di lega, rivestimento, magnete, fornitore o geometria può richiedere una nuova verifica della conformità.
- Mantenere aggiornata la dichiarazione UE di conformità e apporre la marcatura CE solo dopo la corretta procedura di valutazione.
- Adottare misure correttive e cooperare con l’autorità di vigilanza se emerge una non conformità o un rischio.
La sola denominazione commerciale del materiale non basta. Inoltre non esiste un certificato pubblico che autorizzi in via generale l’uso del marchio CE: con la dichiarazione UE di conformità è il fabbricante che assume la responsabilità del prodotto.
Effetti pratici per gli importatori
Chi immette nell’Unione un giocattolo proveniente da un Paese terzo deve verificare che il fabbricante abbia svolto la procedura di conformità e predisposto la documentazione tecnica. Per i prodotti potenzialmente interessati è prudente acquisire informazioni specifiche su leghe, pigmenti, magneti, componenti elettrici e risultati delle prove, invece di affidarsi a una generica dichiarazione del fornitore.
- Controllare marcatura CE, identificazione del prodotto, dati del fabbricante, propri dati di contatto e istruzioni e avvertenze almeno in italiano.
- Conservare la dichiarazione UE di conformità per dieci anni e garantire che la documentazione tecnica sia disponibile su richiesta.
- Non immettere il giocattolo sul mercato se vi è motivo di dubitare della conformità; in caso di rischio, informare il fabbricante e l’autorità e cooperare alle misure necessarie.
Effetti pratici per distributori, negozianti e venditori online
Il distributore deve agire con la dovuta attenzione. Prima della vendita verifica la marcatura CE, i documenti richiesti, le istruzioni e avvertenze in italiano, l’identificazione del prodotto e i dati degli operatori responsabili. Le avvertenze che incidono sulla decisione di acquisto devono essere visibili anche prima di un acquisto online.
- Se vi sono elementi concreti di non conformità, non mettere il prodotto a disposizione finché non è reso conforme.
- Mantenere la tracciabilità dei lotti e, quando necessario, attivare misure correttive, ritiro o richiamo.
- Ricordare che chi vende con il proprio nome o marchio, oppure modifica il giocattolo incidendo sulla conformità, assume gli obblighi del fabbricante.
Controlli da completare nella filiera
- Mappare i prodotti che contengono parti metalliche, magneti, pigmenti, materiali in polvere, penne 3D, materiali da stampa o batterie.
- Ottenere composizione, specifiche e dichiarazioni tracciabili dai fornitori.
- Collegare ogni presenza di cobalto alla sua funzione e alla condizione giuridica applicabile.
- Valutare accessibilità, ingestione, inalazione, contatto cutaneo, usura, rottura e uso prevedibile.
- Aggiornare valutazione della sicurezza, fascicolo tecnico, rapporti di prova e dichiarazione UE di conformità.
- Verificare etichetta, lotto, dati degli operatori, marcatura CE e avvertenze in italiano.
- Controllare offerte online, inventario e tracciabilità dei lotti.
- Predisporre una procedura documentata per reclami, non conformità, ritiro e richiamo.
La necessità e l’estensione delle prove dipendono dal prodotto e dai materiali. Non esiste un unico test sul cobalto capace di sostituire la valutazione complessiva; quando necessario, le prove devono essere definite con competenze tecniche e laboratori adeguati.
Cobalto nei giocattoli: che cosa devono sapere le famiglie
Per i consumatori la nuova regola non impone analisi domestiche e non consente di riconoscere il cobalto dal colore o dall’aspetto del giocattolo. È più utile controllare la tracciabilità e il comportamento del prodotto.
- Acquistare da negozi e siti affidabili e identificabili.
- Verificare marcatura CE, nome e indirizzo del fabbricante o importatore, identificativo di modello o lotto e avvertenze in italiano.
- Scegliere un prodotto adatto all’età e rispettare le limitazioni, soprattutto in presenza di parti piccole, magneti o batterie.
- Smettere di usare un giocattolo rotto se rende accessibili magneti, batterie o componenti interni.
- Conservare confezione, ricevuta e identificativo del lotto.
- Consultare Safety Gate per verificare richiami e provvedimenti relativi a prodotti specifici.
La marcatura CE è importante, ma non è un marchio di qualità rilasciato da un’autorità: rappresenta la dichiarazione del fabbricante che il prodotto rispetta i requisiti applicabili.
Vigilanza, ritiri e sanzioni
Il Ministero delle imprese e del made in Italy ricorda che l’inosservanza degli obblighi del decreto legislativo n. 54/2011 può condurre a misure proporzionate alla gravità della violazione: richiesta di conformazione, divieto di commercializzazione, ritiro o richiamo. Le Camere di commercio irrogano le sanzioni amministrative previste.
Il decreto sul cobalto non dispone un richiamo generalizzato dei giocattoli già acquistati o presenti in negozio. Un richiamo riguarda prodotti e lotti specifici quando una valutazione o un controllo ne accerta la non conformità o il rischio.
Scorte e prodotti già sul mercato
Il decreto del 19 maggio 2026 non contiene una disciplina transitoria ad hoc. Dal 29 agosto gli operatori devono quindi valutare le attività di immissione e messa a disposizione alla luce delle disposizioni applicabili.
La risposta sulle scorte non è però automatica: la modifica introduce autorizzazioni circoscritte e non qualifica indistintamente come non conformi tutti i giocattoli che contengono cobalto. Servono la storia del lotto, la data e modalità di immissione sul mercato, la composizione, l’accessibilità e la specifica funzione del componente.
Uno sguardo al regolamento europeo del 2030
Il regolamento (UE) 2025/2509 sulla sicurezza dei giocattoli si applicherà in via generale dal 1° agosto 2030 e sostituirà la direttiva 2009/48/CE. Il nuovo regolamento riprende nella propria appendice l’autorizzazione del cobalto per acciaio inossidabile, componenti conduttivi e magneti al neodimio non ingeribili o inalabili.
Fino al passaggio al nuovo regime, la disciplina attuale e il decreto legislativo n. 54/2011, come aggiornato, restano il riferimento per i requisiti di prodotto applicabili in Italia.
Domande frequenti
Il cobalto è vietato in tutti i giocattoli?
No. La disciplina generale limita le sostanze CMR, mentre la nuova voce autorizza tre impieghi specifici. Per ogni altro caso occorre verificare l’intero quadro normativo.
Perché si parla del 29 agosto se la direttiva è di gennaio?
Perché il 28 gennaio è la data di adozione, il 29 luglio era il termine di recepimento e il 29 agosto è la data di applicazione delle norme nazionali.
L’Italia ha recepito la direttiva?
Sì. Il decreto MIMIT del 19 maggio 2026 è stato pubblicato il 21 luglio 2026 e si applica dal 29 agosto.
Un giocattolo acquistato prima del 29 agosto è automaticamente da restituire?
No. Non esiste un richiamo generalizzato. Occorre verificare eventuali avvisi sul prodotto o lotto e le informazioni del venditore o fabbricante.
La marcatura CE garantisce che il giocattolo non contenga cobalto?
No. La marcatura CE riguarda la conformità complessiva ai requisiti applicabili; non certifica l’assenza assoluta di ogni sostanza.
Ogni negoziante deve far analizzare ogni giocattolo?
La normativa attribuisce ruoli diversi lungo la filiera. Il fabbricante predispone la valutazione e la documentazione; importatori e distributori devono svolgere le verifiche di loro competenza e non commercializzare prodotti quando hanno motivo di dubitare della conformità.
I magneti al neodimio sono sempre ammessi?
No. La specifica autorizzazione sul cobalto vale solo se non vi è rischio che i magneti siano ingeriti o inalati. Restano inoltre applicabili gli altri requisiti di sicurezza.
Come può un genitore sapere se un giocattolo contiene cobalto?
In genere non può stabilirlo con un controllo visivo. Può verificare informazioni, tracciabilità, avvertenze e richiami, e chiedere chiarimenti al venditore o fabbricante.
Conclusione
Dal 29 agosto 2026 la regola sul cobalto è operativa anche nell’ordinamento italiano. La novità non è un via libera generalizzato né un divieto assoluto: è una delimitazione precisa di tre impieghi autorizzati, fondata sulla valutazione scientifica dell’esposizione.
Per le imprese, la conformità dipende dalla qualità delle informazioni sui materiali, dalla valutazione dei rischi e dalla tracciabilità della catena di fornitura. Per le famiglie, gli strumenti più utili restano un acquisto consapevole, il rispetto delle avvertenze e il controllo dei richiami relativi a prodotti specifici.
Fonti ufficiali
- EUR-Lex — Direttiva (UE) 2026/192 della Commissione, testo ufficiale italiano
- Gazzetta Ufficiale — Decreto MIMIT 19 maggio 2026, G.U. n. 167 del 21 luglio 2026
- MIMIT — Pagina ufficiale sul recepimento della direttiva 2026/192/UE
- Normattiva — Decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54
- Commissione europea — Parere SCHEER sulla presenza di cobalto nei giocattoli
- MIMIT — Sicurezza dei prodotti di consumo e obblighi degli operatori
- MIMIT — Marcatura CE
- EUR-Lex — Regolamento (UE) 2025/2509 sulla sicurezza dei giocattoli
- Commissione europea — Safety Gate, banca dati degli avvisi
Nota editoriale. Questo contenuto ha finalità informativa generale, è aggiornato al 30 agosto 2026 e non sostituisce la valutazione tecnica del prodotto né una consulenza legale sul caso concreto.
